Il decreto legislativo del 16 febbraio 2011 n.15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 dell`8 marzo 2011, fissa un quadro per l`immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all`energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE relativa alla progettazione ecocompatibile degli stessi prodotti.
Per prodotto connesso all`energia si intende “qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l`utilizzo […] le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente””. Ad esempio, sono prodotti connessi all`energia finestre, isolanti e rubinetti.
è bene evidenziare che il decreto in esame farà da quadro per l`emanazione, con norme successive, delle specifiche relative alle singole categorie di prodotti.
La Direttiva prevede che l`immissione sul mercato, ovvero la messa in servizio dei prodotti connessi all`energia, e’ subordinata al rispetto delle cosiddette “misure di esecuzione””, con le quali si indicano le misure adottate in ambito comunitario o nazionale per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile. In ogni caso detti prodotti devono essere provvisti della marcatura di conformità CE. Assieme all`apposizione di tale marcatura, è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante, il suo mandatario autorizzato o l`importatore (a seconda dei casi), garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che dà attuazione alla medesima misura. In questo modo si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE o per i quali sono state applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell`Unione Europea.
La dichiarazione CE di conformità contiene gli elementi specificati nell`allegato II al decreto e rinvia alla pertinente “misura di esecuzione””. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo interno della progettazione, di cui all`allegato IV al decreto, ovvero il sistema di gestione, di cui all`allegato V. L`allegato III al decreto dettaglia le specifiche per la fornitura di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante (consumatori e impianti di trattamento).
Autorità competente ai fini dell`attuazione del decreto è il Ministero dello sviluppo economico che, supportato dall`ENEA, dovrà organizzare controlli e verifiche della conformità dei prodotti alla pertinente “misura di esecuzione” applicabile e obbliga il fabbricante, nel caso di prodotti non conformi, a rendere i prodotti conformi e a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le iniziative necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l`immissione sul mercato e la vendita degli stessi prodotti.
Allegato:
– Decreto legislativo del 16 febbraio 2011 n.15 e relativi allegati
362-D.Lgs 16 febbraio 2011 n.15 e allegati.pdfApri