è stato assegnato alla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale lo Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell`articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali”” (
Atto 328 – Relatori l`On. Anna Maria Bernini Bovicelli del Gruppo parlamentare PdL e il Sen. Lucio Alessio D`Ubaldo del Gruppo parlamentare PD) per l`espressione del parere al Governo, da rendersi entro il 3 aprile p.v..
Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010, costituisce il “sesto decreto attuativo”” della L. n.42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale).
Il provvedimento prevede, tra l`altro:
– Politica di riequilibrio economico e sociale
Viene previsto che le finalità di promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e di rimozione degli squilibri economici e sociali sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, i finanziamenti a finalità strutturale dell`UE ed i relativi cofinanziamenti nazionali sulla base di una serie di principi e criteri specificatamente individuati tra cui l`utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall`UE, nell`ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria ed assicurando la ripartizione dell`85% delle risorse del fondo alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.
– Finanziamenti dell`UE
Viene previsto che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell`UE (il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo sociale europeo), d`intesa con il Ministro dell`Economia e delle Finanze. Lo stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti UE agli Stati membri e adotta, ove necessario, le opportune misure di accelerazione degli interventi al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l`integrale utilizzo delle relative risorse UE assegnate allo Stato membro.
– Fondo per lo sviluppo e la coesione
Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all`art. 61 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) viene ridenominato “Fondo per lo sviluppo e la coesione”” e persegue la finalità di dare unità programmatica e finanziaria agli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale del Paese.
Viene, inoltre, previsto che tale Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l`articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell`UE ed è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l`erogazione di contributi speciali. In particolare, è rivolto al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente connessi, in relazione ad obiettivi e risultati quantificabili e misurabili anche sotto il profilo temporale.
– Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
Viene definito il processo decisionale per l`individuazione degli interventi e dei programmi da finanziare. In particolare, viene previsto che la legge di stabilità relativa all`esercizio finanziario che precede l`avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione stanzia le risorse adeguate per le esigenze dell`intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica mentre le successive leggi annuali di stabilità possono aggiornare l`articolazione annuale delle risorse, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
Viene, inoltre, previsto che entro il mese di ottobre dell`anno che precede l`avvio del ciclo pluriennale di programmazione, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi alla Decisione di Finanza Pubblica, adotta con delibera, su proposta del Ministro delegato, d`intesa con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico e la Conferenza Unificata, un Documento di indirizzo strategico nel quale sono definiti, tra l`altro:
– gli obiettivi ed i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate e le finalità specifiche da perseguire;
– le condizioni istituzionali, generali e relative ad ogni settore di intervento che devono essere soddisfatte per l`utilizzo dei fondi;
– i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento;
– la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari anche attraverso l`apporto di capitali privati.
Viene, altresì, disposto che il Ministro delegato, entro il 1 marzo successivo al termine di adozione del Documento di indirizzo strategico sopracitato e nel rispetto dei criteri ivi definiti, propone al CIPE per la conseguente approvazione, d`intesa con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati nonchè con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
– Contratto istituzionale di sviluppo
Viene previsto che il Ministro delegato, d`intesa con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un contratto istituzionale di sviluppo che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.
Viene, inoltre, precisato che la progettazione, l`approvazione e la realizzazione degli interventi individuati in tale contratto è disciplinata dalle norme sui lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui al Dlgs 163/2006 in quanto applicabili. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategichedi cui all`art. 125 del Dlgs 104/2010 (Delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).
Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure di cui all`art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e all`art. 30 della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica.).
L`attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni
è, altresì, previsto l`intervento sostitutivo del Governo, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, in caso di inerzia o inadempimento delle P.A. responsabili degli interventi, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del crono programma.
Lo Schema, su cui non è stata raggiunta l`Intesa in Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su “Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali” del 1° febbraio 2011), dopo l`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.