Festa nazionale del 17 marzo 2011: i riflessi del trattamento economico sono contenuti nel Decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011
Per opportuna conoscenza, si rende noto che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio scorso, è stato pubblicato l’allegato Decreto Legge del 22 febbraio 2011, n. 5, contenente le disposizioni relative alla festa nazionale del 17 marzo p.v..
Limitatamente all’anno 2011, la giornata del 17 marzo deve essere considerata festività ai sensi dell’art. 2 e 4 della L. n. 260/49, con conseguente osservanza del completo orario festivo, del divieto di compiere determinati atti giuridici e, alla stregua delle solennità civili del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre, dell’obbligo di imbandierare gli edifici pubblici.
Per ciò che concerne il trattamento economico da riconoscere in favore dei lavoratori in occasione della festività in oggetto, l’art. 1 comma 2 del decreto in parola conferma che “gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza, ma in sostituzione, alla festa del prossimo 17 marzo”.
Tale soluzione si è resa necessaria al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private.
I datori di lavoro edili, pertanto, anticiperanno, a titolo compensativo, il medesimo trattamento della giornata del 4 novembre sulla retribuzione del mese di marzo.
Si rammenta che, per tale festività, il relativo accantonamento in Cassa Edile non è previsto.
Rispetto all’ipotesi del trattamento da riservare ai lavoratori che presteranno la loro opera il 17 marzo, il decreto legge n. 5/2011 non contiene un esplicito richiamo all’art. 5 della legge n. 260 del 1949, che appunto disciplina il trattamento riservato ai lavoratori che prestano la loro opera nelle festività nazionali.
Per evidenti ragioni sistematiche, si ritiene comunque applicabile tale disposizione in relazione alla festa nazionale del 17 marzo 2011.
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