Facendo seguito al
documento pubblicato il 25 marzo u.s, si comunica che è entrato in vigore il
decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 della G.U. n. 71 del 28/3/2011.
Tra le novità anticipate nella citata news, quelle che andranno da subito ad incidere sull`attività edilizia riguardano la certificazione energetica e l`abrogazione di alcune disposizioni di precedenti leggi.
Certificazione energetica
Il decreto apporta alcune modifiche al d. lgs 192/05 in materia di efficienza energetica nell`edilizia, prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici ed all`indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita, anticipando quanto previsto dalla Direttiva europea 2010/31/UE.
In particolare l`art. 13 del decreto introduce una clausola da inserire nei contratti di compravendita o di locazione, con la quale l`acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di locazione tale clausola si applica solo agli edifici ed unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
A decorrere dal 1 gennaio 2012, il decreto prevede che l`indice di prestazione energetica presente nell`attestato di certificazione sia riportato negli annunci commerciali, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o unità immobiliari, consentendo agli utenti finali di essere informati già dalle prime fasi circa la prestazione energetica dell`immobile.
Si ricorda che il D.lgs 192/05 prevedeva comunque l`obbligo di dotare l`edificio di attestato di certificazione energetica e, per i nuovi edifici (quelli per i quali la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, sia stata presentata dopo l`8 ottobre 2005) e per quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m2 sottoposti ad integrale ristrutturazione ovvero a demolizione e ricostruzione, la consegna all`acquirente, da parte del costruttore, contestualmente all`immobile, dell`originale dell`attestato di certificazione energetica (pena la sanzione amministrativa tra 5000 e 30000 euro).
Successivamente l`art. 35 della legge 133/08 ha abolito il solo obbligo di allegazione dell`attestato all`atto di trasferimento a titolo oneroso.
Nel caso in cui siano vigenti specifiche normative regionali in materia andrà verificata l`eventuale sussistenza di obblighi diversi fissati dalla normativa locale.
Abrogazioni
Il decreto va a disciplinare quanto rimasto incompleto nella normativa vigente, relativamente all`utilizzo di fonti rinnovabili, abrogando i commi 22 e 23 dell`articolo 4 del DPR 59/2009, che prevedevano specifici obblighi mai resi operativi in mancanza del provvedimento attuativo, e sostituendoli con altri che saranno obbligatori a partire dal 31 maggio 2012.
Il decreto abroga anche il comma 1bis dell`art. 4 del DPR 380/2001 che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sanciva che, nei regolamenti edilizi comunali doveva essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell`intervento e di 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 m2.
All.to:
– decreto legislativo 28/2011
256-decreto legislativo 28_2011.pdfApri