Scade il 31 marzo 2011 il termine annuale per la redazione e l'aggiornamento del DPS o, in alternativa, nei casi previsti della vigente normativa, del'autocertificazione sostitutiva in materia di privacy
Scade il 31 marzo 2011 il termine annuale per la redazione e l’aggiornamento del DPS (documento programmatico della sicurezza) o, in alternativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, dell’autocertificazione sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che il Garante, a seguito del Provvedimento del dicembre 2008, ha introdotto la possibilità, per le aziende che non trattano dati sensibili o che trattano come unici dati sensibili quelli inerenti la salute dei propri dipendenti senza indicazioni di diagnosi, ovvero l’adesione ad organizzazioni sindacali, di sostituire il DPS con un’autocertificazione, fornita dal titolare del trattamento e di trattare esclusivamente tali dati nel pieno rispetto delle altre misure minime di sicurezza prescritte.
Si rammenta, inoltre che, per ciò che concerne la videosorveglianza, con provvedimento dell’8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, il Garante ha prescritto la scadenza del 29 aprile prossimo (entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento sulla videosorveglianza) quale decorrenza dell’obbligo di rendere visibile l’informativa sulla videosorveglianza anche quando il sistema medesimo sia eventualmente attivo di notte, nonché dell’obbligo di adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite gli impianti di videosorveglianza.
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