è all`esame delle Commissioni
Lavorodella Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 19 marzo p.v., lo Schema di decreto legislativo recante “Norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”” (Atto 332, Relatori, rispettivamente, alla Camera, l`On. Giuliano Cazzola – PdL- ed al Senato, il Sen. Maurizio Castro – PdL).
Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio u.s., dà attuazione alla delega, prevista dall`art. 1 della L. 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti), ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il provvedimento contiene, tra l`altro:
· l`individuazione delle categorie di lavoratori dipendenti che possono esercitare, su domanda, il diritto per l`accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati. In particolare, tra le categorie vi rientrano: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all`art. 2 del DM 19 maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera, lavori ad alte temperature, lavori di asportazione dell`amianto), i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal D.Lgs 66/2003 con un numero minimo annuale di giorni lavorativi notturni specificatamente individuati e gli addetti alla cd. “linea catena”” ossia impegnati in un processo produttivo in serie, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali;
· il requisito temporale minimo di svolgimento di attività usuranti necessario per l`esercizio del diritto sopracitato, la modulazione dell`anticipo della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti, nei vari periodi temporali, dalla l. 247/2007 rivolte alla generalità dei lavoratori dipendenti nonchè i requisiti per il pensionamento anticipato nella fase transitoria, concernente il periodo 2008-2012;
· una clausola di salvaguardia finanziaria, al fine di garantire che non vengano superati i limiti di onere, a carico della finanza pubblica, stabiliti dal provvedimento;
· la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione della domanda per l`accesso al beneficio e la documentazione necessaria che, a tal fine, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore;
· il rinvio per la disciplina attuativa di dettaglio ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro 30 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento;
· l`obbligo per i datori di lavoro, anche per il tramite dell`associazione cui aderisca o conferisca mandato o dei consulenti del lavoro, di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l`esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui vengano occupati lavoratori notturni. Nel caso di lavoratori che utilizzano la cd. “linea catena”” la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall`inizio delle lavorazioni, tuttavia, in sede di prima applicazione tale termine decorre dall`entrata in vigore del provvedimento. L`omissione delle comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro;
· l`obbligo per i soggetti che abbiano conseguito benefici previdenziali utilizzando documentazione non veritiera di pagare in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
Lo Schema, su cui è stato reso il parere della Conferenza Stato-Regioni (si veda, al riguardo, la notizia su “Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali”, del 1° marzo 2011), dopo l`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.