Con l’allegata circolare n. 58/11, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare.
La legge 18 ottobre 2001 n. 383. agli articoli 1 e 1 – bis, reca norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.
Il D.M. 12 novembre 2009, al riguardo, ha fissato la misura:
– della pressione contributiva;
– dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata del triennio agevolato;
– del concorso alla copertura degli oneri di ricostruzione della posizione previdenziale pregressa del lavoratore emerso;
– del trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di emersione.
Con riferimento alla pressione contributiva, il D.M. citato ha chiarito che, stante l’entità delle risorse affluite al Fondo ex art. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388 non sono possibili interventi volti alla sua riduzione.
Riguardo all’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata a seguito della dichiarazione di emersione automatica o progressiva, i citati articoli 1 e 1 – bis hanno attribuito agli imprenditori la facoltà di regolarizzare i propri dipendenti, assunti in violazione totale o anche solo parziale delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 o un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003. Secondo le disposizioni vigenti, invece, le somme emerse attraverso tali dichiarazioni sono sottoposte ad un’aliquota diversificata a seconda del periodo d’imposta e possono essere integrate per una somma pari al 45% dei versamenti non effettuati da parte dell’Inps.
Per una maggiore conoscenza delle aliquote integrabili sulla quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata, si fa esplicito rinvio allo schema riportato nella nota in oggetto.
Il presupposto per accedere al beneficio dell’integrazione è che il rapporto presso l’azienda che ha presentato la dichiarazione di emersione abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge e che il lavoratore risulti in forza presso la medesima impresa alla data della dichiarazione di emersione.
Riguardo alla misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di dichiarazione di emersione, l’Inps ricorda, altresì, che l’articolo 1, comma 8, della legge n. 383/2001, ha previsto che il decreto ministeriale determini la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che le riduzioni in questione sono determinate dal rapporto, per ciascun anno di emersione, tra l’aliquota contributiva ordinaria e la somma dell’aliquota sostitutiva versata dai datori di lavoro e l’aliquota risultante dall’integrazione di contribuzione prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale.
Su tale aspetto vengono riportate dalla nota in oggetto le indicazioni per effettuare il calcolo, con il sistema contributivo e con il sistema retributivo, della pensione da liquidarsi in favore dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione per i periodi di lavoro per i quali è stata corrisposta la contribuzione sostitutiva.
Relativamente alla ricostruzione della posizione previdenziale pregressa del lavoratore, viene ricordato che, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 e del comma 11 dell’art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, i lavoratori che aderiscono ai programmi di emersione possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002. I presupposti per accedere alla ricostruzione della propria posizione pensionistica, ricorda l’Inps, sono:
– che il rapporto presso l’azienda che ha presentato la dichiarazione di emersione abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge n. 383/2001, ossia prima del 25 ottobre 2001;
– che il lavoratore risulti in forza presso la medesima impresa alla data del 30 novembre 2002;
– che il lavoratore abbia aderito al programma di emersione.
Relativamente alla ricostruzione della posizione pensionistica del lavoratore, per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si fa esplicito rinvio alla circolare Inps in oggetto.
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