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Ministero del lavoro ripetibilità delle somme in caso di revoca della Cig in deroga

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Cig in deroga – Risposta quesiti su ripetibilità somme in caso di revoca provvedimento autorizzatori

14 Aprile 2011
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L’Inps, con il messaggio n. 7674/11, di cui si allega copia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla ripetibilità nei confronti delle aziende delle somme erogate a titolo di cassa integrazione in deroga, in caso di revoca del decreto di autorizzazione da parte della Regione, per motivazioni imputabili all’azienda a seguito di controlli ispettivi.

L’attuale normativa di riferimento, ricorda l’Istituto, è disciplinata esclusivamente dall’art. 7 ter., co. 3 della L. n. 33/09 e prevede che, in attesa dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti in deroga, l’Inps sia ammesso ad anticipare i relativi trattamenti, con riserva di ripetere dall’azienda quanto indebitamente erogato ai lavoratori in caso di diniego dell’integrazione salariale in deroga.

Con riferimento alle ipotesi normative presenti nell’ordinamento in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’art. 1-bis della L. n. 172/02 ha previsto che nel caso di concessione della Cigs, successivamente oggetto di revoca per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi ultimi hanno diritto alla conservazione dell’indennità ricevuta nonchè della contribuzione previdenziale figurativa da parte dell’Inps, oltre alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. In tale caso, il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate in favore dei lavoratori è effettuato dall’Inps direttamente nei confronti delle aziende.

In virtù delle suddette previsioni normative l’Istituto previdenziale, con la nota in oggetto, ha voluto estendere anche all’istituto della cassa integrazione in deroga il principio in base al quale “la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall’Istituto ai lavoratori, i quali, per l’appunto, non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta conservando il diritto al riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie”.

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