Aggiornato dall'Inps il tasso d'interesse di dilazione e differimento
A seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea relativo alla variazione del tasso di riferimento che, a decorrere dal 13 aprile 2011, è stato fissato nella misura dell’1,25% l’interesse di dilazione e di differimento maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n .318/96, convertito nella Legge n. 402/96, è pari al 7,25%.
Tale modifica, ricorda l’allegata circolare Inps n. 68/11, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.
INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO
L’interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 7,25%, dovrà essere applicato alle rateazioni concesse dal 13 aprile 2011.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,25% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2011.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 13 aprile 2011, è la seguente:
– per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ai sensi della L. n. 388/00, art. 116, co. 8 lett. a) la sanzione civile, maggiorato di 5,5 punti, è pari al 6,75%.
– La stessa misura del 6,75% annuo trova applicazione nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
– Per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge n. 388/00, la sanzione civile è pari al 6,75% annuo;
SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di procedure concorsuali:
– nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’ art. 116, della L. 388/00, la misura delle sanzioni ridotte è pari all’1,50%;
– nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’ art. 116, della L. 388/00, la misura delle sanzioni ridotte è pari all’1,50%, maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 3,50%.
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