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Divulgate da Inps e Inail alcune novità in materia di Durc

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Circolari Inps Inail – Durc nuove procedure

13 Aprile 2011
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L’Inps e l’Inail, rispettivamente con le circolari nn. 59 del 28 marzo scorso e 22 del 24 marzo scorso, nell’introdurre alcune novità inerenti l’applicativo del servizio telematico www.sportellounicoprevidenziale.it, che ha subito alcune implementazioni riguardanti i contratti per fornitura e servizi, anche in economia, i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, l’emissione di un nuovo Durc con l’annullamento del precedente, hanno provveduto ad illustrare anche alcune disposizioni contenute nel nuovo testo del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che entrerà in vigore il prossimo 8 giugno e che qui di seguito si sintetizzano.

Definizione di Durc

Art. 6 co. 1
Il Durc così come definito all’art. 6 del testo del Regolamento è “il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. Per operatore economico si intende far riferimento “all’imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi” che comunque, ai fini del rilascio del Durc, è tenuto all’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali e alle Casse Edili.

Art. 6 co. 2
è stato, pertanto, specificato che la regolarità contributiva attestata dal Durc è riferita a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, servizi e forniture.

Fasi del contratto per le quali è obbligatorio il Durc

Art. 6 co. 3
Dopo l’elencazione delle fasi in cui è necessaria la presentazione del Durc, verifica dell’autodichiarazione, aggiudicazione, stipula del contratto, pagamento dei Sal, certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, pagamento del saldo finale, gli Istituti hanno precisato che per ciò che concerne i primi due casi, il Durc richiesto dalla stazione appaltante deve verificare la regolarità alla data della “dichiarazione sostitutiva”.

In tale fase, lo scostamento non grave, di cui all’art. 8 del D.M. 24/10/2007, che si verifica laddove la differenza tra dovuto e versato sia inferiore o pari al 5% (ancorchè superiore ai 100 euro) oppure sia superiore al 5% ma comunque inferiore a 100 euro, comporterà comunque un Durc positivo, previa regolarizzazione. Viceversa, uno scostamento grave non permetterà alcun tipo di regolarizzazione, sempre con riguardo alle suddette fasi.

Il Durc per la verifica dell’autodichiarazione potrà essere utilizzato anche per la fase dell’aggiudicazione/partecipazione, purchè ancora in corso di validità. In caso contrario, la richiesta dovrà essere effettuata con la causale Durc per aggiudicazione/partecipazione, che sarà richiesto anche nei casi in cui il bando di gara espressamente lo preveda.

Ancora il Durc dovrà essere richiesto per:
– la valutazione dei lavori di cui all’art. 86 del Regolamento;
– per il rilascio dell’attestazione Soa;
– per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.

Soggetti tenuti a richiedere il Durc

Gli istituti ribadiscono l’obbligo di richiesta del Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, in base all’art.16 bis, co. 10, della L. n. 2/2009. Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, il Durc dovrà essere prodotto dagli operatori economici, così come per i casi diversi dai contratti pubblici.

Validità temporale del Durc

Vengono ricostruiti da parte degli istituti i momenti che hanno condotto alla validità trimestrale del Durc emesso per contratti pubblici, nelle fasi ad essi afferenti, ribadendo che la validità decorre dal momento dell’emissione e che il Durc utilizzato per la verifica della dichiarazione sostitutiva e dell’aggiudicazione può essere anche utilizzato per la stipula del contratto, laddove in corso di validità.

E’ stato inoltre ribadito che il Durc non può essere utilizzato in un ambito diverso da quello per il quale è stato chiesto, ambito che viene individuato dalla causale appositamente specificata.

Con riferimento al settore edile, nell’evidenziare che il Durc deve contenere la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili, a condizione che l’impresa dichiari di applicare il contratto dell’edilizia, le circolari Inps e Inail riportano alla nota 41 la previsione circa la possibilità del rilascio del Durc da Casse Edili non aderenti al sistema CNCE.

Tale assunto appare del tutto contrario ai principi fino ad ora sostenuti anche dagli stessi organi istituzionali e per tale ragione l’Ance, unitamente a tutte le parti sociali del settore, ha provveduto ad inviare una lettera congiunta al Ministero del lavoro per gli opportuni provvedimenti.

Si ricorda infatti che sul punto l’Ance, già da tempo, si è espressa per la necessità di garantire un sistema basato su regole certe a garanzia degli operatori del sistema e che da tale azione è scaturita la previsione contenuta nel D.M. 24/10/2007, secondo la quale i soggetti deputati al rilascio del Durc e ogni altra certificazione di regolarità contributiva devono essere, oltre agli istituti previdenziali, gli Enti Bilaterali promananti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Aggiornamento del servizio on line

Dal 28 marzo 2011 è disponibile la nuova applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it, al quale sarà possibile accedere per la verifica dei propri dati personali, per cambiare la password, procedendo quindi al nuovo accesso prima di poter effettuare le nuove richieste. Dopo aver preso in esame le modalità di accesso da parte delle stazioni appaltanti, delle SOA, delle P.A., Inps e Inail specificano che per ciò che riguarda le aziende e gli intermediari, nulla è cambiato per l’accesso al sito e che è possibile utilizzare le utenze già in uso per i servizi on line Inps e Inail. Sarà possibile anche effettuare la consultazione delle vecchie richieste inoltrate a partire dal 1/01/2006.

Il nuovo applicativo prevede inoltre la richiesta del Durc anche negli “altri usi previsti dalla legge”, per tutti quei casi che esulano specificamente dalle casistiche rientranti nei lavori pubblici e privati.

Modifiche riguardanti le attuali tipologie di richiesta

Per le tipologie di richiesta di Durc e per le specifiche tipologie “tipo di ditta” (datori di lavoro, lavoratori autonomi, gestione separata – committenti/associati, gestione separata – titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione) si rinvia a quanto specificato nel punto 3.7 delle circolari.

I Durc emessi con la nuova versione riportano un contrassegno generato elettronicamente che permette la verifica della provenienza e della conformità del documento cartaceo a quello elettronico, mediante un apposito software le cui istruzioni si rinvengono nel “Manuale utente”.

Rilascio del documento

Gli istituti ribadiscono che il Durc viene emesso al termine dell’istruttoria effettuata dagli enti e comunque al 31° giorno dalla data di richiesta, salvo i casi in cui vi sia una sospensione, sempre ai fini istruttori, o di regolarizzazione che condurrà al rilascio del Durc al limite massimo dei 46 giorni. Per Inps e Inail continua ad applicarsi l’istituto del silenzio-assenso (30 giorni).

Le circolari proseguono con le istruzioni per il personale Inps, Inail e Casse Edili.

1420-Circolare Inail 22.pdfApri

1420-Circolare Inps 59.pdfApri
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