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Con il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 vengono ridefiniti i meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici

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Nuove disposizioni per gli incentivi agli impianti fotovoltaici

12 Aprile 2011
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I commi 9 e 10 dell`articolo 25 del decreto n. 28 del 3 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2009/28/CE, pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 della G.U. n. 71 del 28/3/2011 ed entrato in vigore il 29 marzo 2011, prevedono una ridefinizione dei meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici.
In particolare il decreto stabilisce che gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio entro il 31 maggio 2011 percepiranno, in conformità alla normativa vigente (DM 6 agosto 2010), l`incentivo stabilito dal 3° Conto energia.
Per gli impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011, l`incentivazione sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 aprile 2011, fatto salvo il riconoscimento delle precedenti tariffe incentivanti a tutti i soggetti che:
  • abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico;
  • abbiano comunicato la fine lavori, entro la medesima data, all`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione, al gestore di rete ed al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a.;
  • e l’impianto entri in esercizio entro il 30 giugno 20111.
Il decreto relativo al Quarto Conto Energia dovrebbe basarsi sui seguenti principi gia’ individuati dal decreto legislativo n. 28 del 2011:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell`Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell`area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell`articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 3872.
Tali previsioni, come affermato in alcune dichiarazioni del Ministero, sono state introdotte al fine di conseguire uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili, in coerenza con il Piano di azione e tenendo conto del rapporto costi-benefici. Il decreto fisserà i nuovi incentivi, per il Quarto Conto Energia, disciplinando il periodo transitorio tra il 1 giugno ed il 31 dicembre 2011 per le domande giacenti, costruendo poi un nuovo sistema dal 1 gennaio 2012 che sarà simile al modello tedesco, con una riduzione progressiva degli incentivi.
Note:
[1] Comma 1 dell`Articolo 2-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41“Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare””: Le tariffe incentivanti di cui all`articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall`articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Comma così sostituito dall`art. 1-septies, comma 1, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, che ha sostituito l`originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.
[2] Art. 7 del D. lgs 387/2003 “Disposizioni specifiche per il solare“:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, d`intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l`incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell`incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell`incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell`entità dell`incentivazione. Per l`elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l`incentivazione;
g) possono prevedere l`utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall`articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Allegato:

– Decreto Legislativo n. 28 del 03/03/2011

1461-D.Lgs n. 28 del 3.03.2011.pdfApri
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