Sul S.O. n. 111 della G.U. n. 98 del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” (cfr. allegato).
Il decreto, previsto dal comma 11 dell’art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., entrerà in vigore il prossimo 28 luglio, definendo la procedura che il datore di lavoro deve seguire per richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del medesimo decreto, le modalità con cui vanno effettuate ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, oltre alle ASL ed all’INAIL (si ricorda che la legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la soppressione dell’ISPESL e l’attribuzione delle competenze all’INAIL).
Si precisa che l’allegato III – Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I – è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
L’INAIL, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 71, è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal datore di lavoro, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Nel momento in cui il datore di lavoro richiede la verifica, deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione (INAIL o ASL) si avvale laddove non sia in grado di effettuare, direttamente con la propria struttura o a seguito di accordi tra INAIL, ASL, ARPA o Direzione Provinciale del Lavoro, la verifica stessa.
L’elenco dei soggetti abilitati è istituito presso l’INAIL e presso le ASL (eventualmente non su base locale, ma su base regionale) ed è messo a disposizione dei datori di lavoro dal titolare della funzione per consentire al datore di individuare il soggetto di cui avvalersi.
I soggetti abilitati presenti in questo elenco, devono far parte di un elenco riportato in allegato III del decreto, istituito e pubblicato dal Ministero del lavoro, a seguito di richiesta di iscrizione da parte degli stessi soggetti.
In caso di non intervento da parte dell’INAIL, della ASL, direttamente con la propria struttura o a seguito di accordi tra INAIL, ASL, ARPA o Direzione Provinciale del Lavoro, o del soggetto abilitato già indicato dal datore di lavoro, decorsi i limiti temporali di sessanta o trenta giorni, il datore di lavoro deve avvalersi dei soggetti, pubblici o privati, dell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro.
I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I.
Le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite nell’allegato II.
Il comma 3 dell’articolo 3 prevede l’emanazione di un decreto, da emanare entro 180 giorni dal 28 luglio p.v., per stabilire le tariffe. Fino a tale data, si applicheranno le tariffe dei soggetti titolari della funzione.
Nel caso di verifiche effettuate da INAIL, ASL o dai soggetti abilitati pubblici e privati presenti nell’elenco da essi istituito , il 15% dei compensi copre i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata dell’INAIL; la quota rimanente spetta al soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
Nel caso di verifica effettuata decorsi i termini temporali di sessanta e trenta giorni da soggetti pubblici o privati abilitati riportati nell’elenco del Ministero del lavoro, il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione, il soggetto abilitato scelto. I compensi destinati a tali soggetti non possono differire in eccesso o difetto di oltre il 15% dalle tariffe stabilite dal titolare della funzione e successivamente dal decreto summenzionato.
Il 5% della tariffa verrà destinato all’Inail per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.
Il legislatore specifica, all’articolo 6, che rimangono in vigore i seguenti decreti:
a) decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante “Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³”;
b) decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante “Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³”;
c) decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”;
d) decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. In sede di prima applicazione i soggetti riconosciuti competenti continuano ad esercitare le funzioni stabilite dalla legislazione regionale/provinciale.
ANALISI DEGLI ALLEGATI
Si riporta l’analisi degli allegati, approfondendo esclusivamente i punti di novità per i datori di lavoro, rispetto alle attuali disposizioni normative.
Allegato I
Requisiti dei soggetti pubblici o privati.
Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.
Si approfondisce il punto 5 “Procedure amministrative”.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 28 luglio p.v., un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale e’ disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le
piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL per l’assegnazione del numero di matricola.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
Con la periodicità prevista dall’allegato VII e almeno trenta giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l’inserimento in banca dati
Allegato III
Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti verificatori.
Allegato IV
Modulistica.
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