In relazione all`iter del disegno di legge “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell`edilizia residenziale”” (DDL 1952/C), all`esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul nuovo
testo unificato del provvedimento che, tra l`altro, istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell`edilizia residenziale denominato “casa qualita””`, e disciplina la procedura di certificazione per l`inserimento delle unità immobiliari nel suddetto sistema.
L`ANCE, in particolare, ha:
– espresso la necessità di rafforzare il principio di adesione volontaria al sistema casa-qualità, prevedendo che il provvedimento si applichi, tra l`altro, su proposta di colui che richiede il titolo abilitativo edilizio;
– auspicato la possibilità di attribuire il ruolo di soggetti “formatori”” agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
– proposto, con riferimento alle misure di incentivazione, di coordinare il testo con le prescrizioni del vigente Dlgs 115/08 (attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all`efficienza degli usi finali dell`energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e di sopprimere la disposizione che consente alle amministrazioni comunali di escludere determinate zone territoriali e, in particolare, le zone produttive, dalla possibilità di beneficare dell`incentivo premiale. Tale esclusione, infatti, da un lato è in contrasto con quanto previsto dall`art. 2, comma 6, in base al quale le leggi regionali possono prevedere l`applicazione del sistema “casa qualita””` anche ad edifici con altre destinazioni d`suo, dall`altro non è coerente con le finalità insite nel disegno di legge che si pone come obiettivo principale quello di armonizzare e coordinare le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurare la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori;
– manifestato la necessità di prevedere che il DDL si applichi alle unità immobiliari per le quali le domande di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività siano state presentate o siano in corso di istruttoria decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida previste dal provvedimento;
– proposto di estendere l`ambito di applicazione del DDL anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore del provvedimento se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti alle linee guida. Ciò, infatti, appare maggiormente rispondente alle finalità sottese al disegno di legge di assicurare una migliore qualità del patrimonio edilizio.
Le proposte sono state condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.