Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro forniscono ulteriori precisazioni in tema di detassazione
Facendo seguito alle precedenti news Ance in materia di detassazione degli elementi variabili della retribuzione, si segnala che l`Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 19 del 10 maggio scorso, hanno ribadito che, ai fini della determinazione della decorrenza del beneficio in questione, è necessario ragionare sulla base del fatto che le disposizione normative operano per quelle somme che siano state erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali ed aventi la caratteristica di essere legate ad incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione, efficienza organizzativa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Essendo questa la condizione, risulta che l`accordo collettivo territoriale o aziendale che recepisca voci della contrattazione nazionale, così come specificato nei mesi scorsi, debba essere stato stipulato precedentemente rispetto a dette erogazioni.
Anche sulla scorta di alcuni quesiti posti dall`Ance, è stato poi specificato che tale agevolazione spetta in base al principio di cassa, in virtù del quale il datore di lavoro applica l`imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell`accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale e in attuazione dello stesso.
Sarà cura quindi del datore di lavoro denunciare sul proprio CUD il salario di produttività che è stato erogato in attuazione di quanto appena detto.
è stato, inoltre, ribadito, in maniera inequivocabile, che la decorrenza dell`agevolazione parte dalla data di stipula dell`accordo territoriale o aziendale senza alcuna possibilità di deroga, rimanendo fermo che nonostante quanto già sancito nella precedente circolare di febbraio quanto alla libertà di forma degli accordi collettivi, rimane indispensabile, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, la formalizzazione per iscritto.
è anche possibile che gli accordi territoriali o aziendali recepiscano prassi aziendali o accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività dei lavoratori, purchè ne sia riportato il contenuto.
A seguito, poi, delle condizioni di incertezza che hanno caratterizzato la materia, non verranno applicate sanzioni a coloro che abbiano applicato la detassazione nei primi mesi del 2011, pur in assenza di un accordo collettivo territoriale o aziendale ad hoc, recuperandosi gli importi detratti indebitamente attraverso il versamento di quanto dovuto entro il 1° agosto 2011.
Si sottolinea, in ogni caso, l`importanza di specificare le singole voci oggetto dell`agevolazione che, veicolate dal contratto collettivo nazionale, a seguito della comparazione con il contratto collettivo territoriale, saranno oggetto di detassazione.
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