L`Autorità di Vigilanza, con il parere n. 21 del 31 gennaio 2008, reso nell`esercizio della funzione consultiva di cui è titolare ai sensi dell`art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. n. 163/2006, ha confermato la contrarietà alla normativa vigente di quelle clausole di bando che impongano al concorrente, a pena di esclusione, l`obbligo di acquisto della documentazione di gara inerente l`appalto.
Il caso affrontato dall`Autorità prende le mosse da una procedura di gara in relazione alla quale la stazione appaltante, sostenendo che la documentazione progettuale a base dell`affidamento fosse particolarmente gravosa e complessa, stabiliva nel bando che, ai fini del ritiro di detti documenti, i partecipanti, a pena di esclusione, dovessero effettuare il pagamento di una somma forfetaria, di importo piuttosto rilevante, individuata in misura proporzionale rispetto all`importo a base d`asta.
A fronte di ciò, un`impresa, sollevando dubbi in merito alla legittimità di tale adempimento, avviava il procedimento de quo innanzi all`Autorità.
Esaminata la questione, l`organo di vigilanza, ribadendo un principio già espresso in sue precedenti deliberazioni (nn. 21 del 5 aprile 2000 e 20 del 30 luglio 2002), ha affermato che una clausola di tale tenore non possa ritenersi legittima, in quanto anzitutto non conforme alla normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, di cui alla legge n. 241/90.
L`art. 25 della sopraccitata legge, infatti, dispone che il rilascio di copie di atti e/o documenti possa essere subordinato unicamente al rimborso dei costi di riproduzione.
Da tale regola generale, viene fatto quindi discendere che, nel caso di procedure di affidamento di appalti pubblici, una determinazione forfetaria dell`onere economico relativo al rilascio delle copie degli elaborati progettuali, svincolata cioè dall`effettivo costo di riproduzione, debba considerarsi del tutto invalida.
Peraltro, l`Autorità ribadisce che siffatta previsione di bando presta il fianco ad un ulteriore profilo di censura, in quanto, ponendo un indubbio ostacolo per la partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici, appare lesiva del principio comunitario di libera concorrenza.