Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il
decreto n. 19 del 24 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2011, ha emanato, in attuazione a quanto disposto dall’art. 45 comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, il regolamento sulle modalità di
applicazione del pronto soccorso aziendale da parte delle aziende che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.
Tali aziende applicano il regolamento relativamente all’attività lavorativa svolta in luogo isolato ossia in luoghi diversi dalle sedi dell’azienda o unità produttiva, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Il legislatore ha specificato che rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.
Tali disposizioni sono entrate in vigore il 26 marzo 2011.
Il datore di lavoro pertanto, ai sensi del regolamento, deve fornire al personale e alle squadre di personale, il pacchetto di medicazione già previsto dall’allegato 2 del decreto 388 del 2003 oltre ad un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.
I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi tra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono inoltre stilare procedure operative attuative di un piano di intervento efficace, in qualsiasi tratto della rete ferroviaria, al fine di portare soccorso in tempi rapidi contemplando anche per il trasferimento degli infortunati.
Con cadenza triennale dovrà provvedere a formare il personale per quanto concerne procedure di richiesta di pronto soccorso, tecniche di primo intervento e uso dei presidi presenti nel pacchetto di medicazione.
I lavoratori devono ricevere la formazione in via preventiva rispetto all’impiego di personale.
Il corso, tenuto da personale medico e da personale esperto dell’ambito ferroviario in merito alle procedure, deve avere la durata minima di sei ore.
Il programma del corso prevede che si trattino argomenti relativi a:
– Emergenza sanitaria: individuazione e rappresentazione;
– Interventi di primo soccorso;
– Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione;
– Istruzioni operative sull’attivazione del pronto soccorso.
Vengono fatti salvi i corsi ultimati entro il 26 marzo 2011, purché la durata sia non inferiore a quattro ore ed i contenuti siano quelli summenzionati.
La norma transitoria di cui all’articolo 7 prevede il rispetto dei seguenti termini per i datori di lavoro delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario (e quindi sono comprese anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree della rete ferroviaria):
– entro 24 mesi erogare i corsi;
– entro 18 mesi dotare i luoghi isolati dell’infrastruttura ferroviaria ed il personale ivi impiegato dei sistemi di telefonia fissa o apparati radio;
– entro 12 mesi predisporre le procedure operative di intervento coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con il soccorso pubblico nazionale.
2656-Decreto n.19 del 24 gennaio 2011.pdfApri