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DDL su proroga dei termini per l`esercizio della delega di cui alla L.42/2009, in materia di federalismo fiscale (DDL 2729/S) - DDL su disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione (DDL 2156/S).

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Sintesi parlamentare n. 22/S della settimana dal 30 maggio al 3 giugno 2011.

6 Giugno 2011
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
–DDL su “Proroga dei termini per l`esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale”” (DDL 2729/S).
L`Aula ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo della Commissione Affari Costituzionali, identico a quello licenziato dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si vedano le Sintesi nn. 18/2011, 20/2011 e 21/2011.
Il provvedimento, al fine di assicurare la completa attuazione del federalismo fiscale, proroga alcune disposizioni della legge delega 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale). In particolare, differisce il termine finale per l`esercizio della delega da ventiquattro a trenta mesi (quindi dal 21 maggio al 21 novembre 2011) ed incrementa, da sessanta a novanta giorni, il termine a disposizione delle Commissioni parlamentari per l`espressione del parere sugli schemi attuativi di decreto legislativo.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
— DDL su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione”” (DDL 2156/S).
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno esaminato il provvedimento in oggetto senza concluderne l`esame.
Il provvedimento che contiene misure per la prevenzione del fenomeno della corruzione nell`azione amministrativa, si compone di tre capi corrispondenti ad altrettanti interventi di contrasto all`illegalità nel settore pubblico: misure per la trasparenza dell`attività amministrativa e la prevenzione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione; disposizioni in materia di controllo negli enti locali; disposizioni per la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione.
In materia di appalti pubblici, viene, in particolare, prevista – attraverso una modifica all`art. 7 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) – l`istituzione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici contenente, tra l`altro, bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni, imprese partecipanti, impiego della mano d`opera e relative norme di sicurezza, anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Tale banca, inoltre, acquisisce tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisititi di ordine generale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesta negli appalti pubblici.
Con altra disposizione viene integrato l`art. 74 (“Forma e contenuto delle offerte””) del citato Codice appalti, stabilendo che le stazioni appaltanti richiedono l`utilizzo di appositi moduli, predisposti sulla base di modelli standard – definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l`avviso dell`Autorità – per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale, nonchè dei requisiti di ordini economico-finanziario e tecnico-organizzativi per gli appalti di servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
Viene, altresì, istituito presso ogni prefettura, un elenco di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list), a cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. Spetterà alle prefetture effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e in caso di esito negativo, disporre la cancellazione dell`impresa dall`elenco. Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, della Semplificazione normativa, dell`Interno, della Giustizia, delle Infrastruture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico – da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – verranno definite le modalità per l`istituzione e l`aggiornamento dell`elenco stesso, nonchè per l`attività di verifica. Al riguardo, viene chiarito che stazioni appaltanti acquisiscono d`ufficio la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall`articolo 10 della legge 575/1965 (sulle “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””).
Con una modifica all`art. 17 (“Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza“) del D.Lgs 163/2006, i dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni vengono individuati quali soggetti deputati ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture “ segreti””, ovvero “eseguibili con speciali misure di sicurezza””.
Tra le altre misure “anticorruzione””, prevista anche la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei principi di cui all`articolo 5 della Convenzione dell`Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione adottata dalla Assemblea generale dell`ONU il 31 ottobre 2003. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è, altresì, istituito un Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, con compiti di analisi e informazione. Presso l`Osservatorio è, a sua volta, istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.
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