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Il provvedimento prevede in favore dei lavoratori dipendenti impiegati in lavori o attività c.d. usuranti, il diritto a conseguire il pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

D.Lgs. n. 67/11 – Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni faticose

9 Giugno 2011
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Il Decreto Legislativo n. 67/11, di cui si allega copia, è stato emanato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 183/10, il quale, si ricorda, ha conferito delega al Governo per la disciplina dei benefici pensionistici.

Tale provvedimento, in particolare, prevede in favore dei lavoratori dipendenti impiegati in lavori o attività c.d. usuranti, il diritto a conseguire il pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Sono interessati dalla disciplina in oggetto i lavoratori che svolgono le attività di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999, ossia “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; “lavori in cassoni ad aria compressa”; “lavori svolti dai palombari”; “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo semplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Inoltre sono interessati dalla nuova normativa i lavoratori notturni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a:
• 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
• 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.

Inoltre, sono considerati lavoratori notturni quei soggetti che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

A questo primo gruppo sono stati aggiunti i lavoratori impegnati in processi produttivi in serie con un determinato ritmo della produzione con misurazione dei tempi e delle sequenze; lavoratori che svolgono attività ripetitive e costanti su parti staccate di un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi predeterminate e, infine, i conducenti di mezzi pesanti di trasporto collettivo pubblico con capienza non inferiore a nove posti.

Il nuovo sistema entrerà in vigore gradualmente e andrà a pieno regime nel 2013. E’ previsto un periodo transitorio che, per la maturazione del diritto, decorre dal 1° gennaio 2008 e rimodula progressivamente il rapporto età – anzianità. A titolo esemplificativo, sino al 30 giugno 2009 ci vogliono 57 anni di età e 35 anni contributivi minimi. Per il 2011-2012 vale la quota 94 (57 anni di età e 37 di contributi); dal 2013 sempre quota 94 ma con 58 anni di età e 36 di contributi.

L’anticipo del pensionamento verrà confermato ai lavoratori che nel periodo 2008-2017 avranno svolto attività usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci di lavoro. A partire dal 2018, anziché i sette anni ci vorrà la metà della vita lavorativa.

A tal riguardo, ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti, ossia 7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa complessiva, vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.).

Il beneficio pensionistico in misura “piena” spetta ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM del 19/5/1999; agli addetti a lavorazioni su linea a catena; ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all’anno.

Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno il beneficio pensionistico spetta, a decorrere dal 1° luglio 2009, in misura “ridotta” ed è modulato in relazione al numero di notti lavorate.

Per tali soggetti, la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare i 2 anni per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77 ed 1 anno per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71.

Nel periodo transitorio, per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2012, l’anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria varia tra 1 e 3 anni in riferimento all’età anagrafica e tra 1 e 2 unità in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva.
A regime, ossia a partire dal 1° gennaio 2013, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipata si consegue con un’età anagrafica ridotta di 3 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti ordinari.

Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo, il criterio da adottare è quello della prevalenza. In altri termini, va considerata l’attività usurante svolta in prevalenza nel periodo di riferimento.

Tale periodo è pari a 7 anni degli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; la metà dell’intera vita lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti, va attribuito il beneficio più favorevole.

Chi avrà maturato i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2011 dovrà presentare la domanda di pensionamento anticipato entro il 30 settembre 2011 diversamente, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la domanda di pensionamento anticipato dovrà essere presentata entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati.

Ai fini dell’accesso al beneficio i lavoratori, unitamente alla domanda, devono presentare copie o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti da cui emerga la sussistenza dei requisiti per l’anticipo del pensionamento.

Ad ogni modo, la documentazione da fornire potrà essere solamente quella che era obbligatoria al momento dello svolgimento delle attività lavorative prese in considerazione dal provvedimento legislativo.

Il decreto in oggetto, che introduce l’obbligo di comunicazione, con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, all’art. 4 fa esplicito rinvio ad un successivo decreto interministeriale, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale, per la determinazione delle modalità attuative, che interesseranno, tra i vari aspetti, il monitoraggio sul rispetto della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 3.

Tale clausola, in particolare, prevede che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Sotto l’aspetto sanzionatorio, si evidenzia che, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire al lavoratore richiedente la suddetta documentazione, nel caso in cui lo stesso datore abbia fornito una documentazione contenente dichiarazioni non veritiere sarà applicata una sanzione pari al doppio di quanto indebitamente erogato dagli enti previdenziali, nonché la revoca del trattamento pensionistico.

La verifica della veridicità della documentazione è attribuita al servizio ispezione del lavoro e agli enti previdenziali.

Sempre sotto il profilo sanzionatorio, in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione alla DPL della presenza di lavoro notturno, la sanzione per ognuna delle omissioni varia da 500 a 1500 euro.

Relativamente alla copertura finanziaria, gli oneri sono integralmente a carico dello Stato e prevedono, per l’anno 2011, 312 milioni di euro, mentre, per l’anno 2012, 350 milioni di euro ed, infine, dal 2013 una disponibilità pari a 383 milioni di euro.

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