• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Piano casa e politiche fiscali: Vanessa Pesenti da Città nel futuro
            9 Ottobre 2026
          • Emergenza casa e infrastrutture per l’adattamento: Antonio Ciucci da Città nel futuro
            9 Ottobre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

DL n. 70/2011 recante: Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia.(DDL 4357/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 24/C della settimana dal 13 giugno al 17 giugno 2011.

20 Giugno 2011
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
CAMERA DEI DEPUTATI
__________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 recante “Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l`economia”” (DDL 4357/C).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene previsto che l`individuazione delle altre strutture rispetto a quelle specificatamente indicate dal decreto finanziabili attraverso il credito d`imposta sia effettuata con decreto ministeriale “previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”” entro un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
Art. 2
Viene previsto che il periodo temporale di riferimento per il calcolo del beneficio del credito d`imposta per l`assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel Mezzogiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in luogo della data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (14 maggio 2011). Inoltre, viene disposto che in alcune ipotesi di decadenza dal credito d`imposta specificatamente indicate i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d`imposta di cui hanno già usufruito. Vengono, altresì, previste modifiche procedurali per il recupero dei crediti indebitamente corrisposti, comprensivi di interessi e sanzioni.
Infine, viene precisato che, in attesa del consenso della Commissione europea, al fine di garantire l`immediata operatività del credito di imposta per nuova occupazione nel Mezzogiorno, si provvede alla copertura degli oneri a valere sulle dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate (norma non presente nel maxiemendamento del Governo).
Articolo aggiuntivo
Viene disposto il rifinanziamento del credito d`imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate,già previsto dall`articolo 1, commi da 271 a 279, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), mediante il ricorso ai Fondi strutturali europei. Il Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce con decreto di natura non regolamentare i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, la durata dell`agevolazione nonchè le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. Vengono, inoltre, individuate le risorse necessarie alla copertura del suddetto rifinanziamento nell`utilizzo congiunto, previo consenso della Commissione, delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tali risorse nazionali e comunitarie dovranno essere versate, per ciascuno degli anni in cui lo strumento sarà operativo, all`entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell`economia e delle finanze.
Art. 3
Vengono soppresse le disposizioni che introducevano un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere e la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell`Economia e delle Finanze destinato a finanziare i distretti turistici previsti dal decreto.
Art. 4
Viene soppressa la norma che modifica l`articolo 38 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) con riguardo all`esclusione dalla partecipazione alle garedei soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro nonchè la norma che modifica il medesimo articolo del Codice riguardo all`esclusione dalle gare dei soggetti che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Viene, inoltre, previsto che il regolamento di attuazione del Codice definisce i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all`attività di qualificazione, ferma restando l`inderogabilità dei minimi tariffari.
Viene, altresì, previsto un ulteriore criterio per la scelta dell`offerta migliore di cui all`art. 81 del Codice Appalti, secondo cui tale offerta è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tema di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, viene soppressa la giustificazione relativa al costo del lavoro – che concorre a formare l`importo complessivo posto a base di gara – che la stazione appaltante richiede all`offerente nel caso di offerta anormalmente bassa.
Per i lavori sotto soglia affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, relativi alla categoria prevalente, viene precisato che gli stessi sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell`importo della medesima categoria, mentre per le categorie specialistiche di cui all`articolo 37, comma 11, del Codice Appalti restano ferme le disposizioni previste dalla norma.
Vengono, inoltre, introdotte modifiche alle norme del Codice Appalti in materia di progettazione al fine di anticipare alla fase del progetto preliminare la sottoposizione a conferenza di servizi con riguardo alle infrastrutture strategiche specificando i soggetti a cui deve essere rimesso il progetto preliminare e introducendo modifiche di carattere procedurale per l`approvazione del progetto preliminare e definitivo.
Viene ridotta da 1,5 milioni di euro a 1 milione di euro la soglia per l`applicazione della procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali.
Viene, altresì, disposta l`inapplicabilità della disciplina dell`accordo bonario, di cui all`articolo 240 del Codice, ai contratti dei lavori relativi a infrastrutture strategiche affidati a contraente generale.
Viene, infine, introdotta una disposizione con cui si prevede che la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell`articolo 4, comma 6, del D.L. n. 40/2010, avviene previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora si tratti di programmi nazionali di riparto, oppure con le singole regioni, quando si tratti di finanziamenti specifici per singoli porti.
Art. 5
Viene previsto il ricorso ad una maggiore informatizzazione dello Sportello unico per l`edilizia che accetta domande, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all`inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.
Viene, inoltre, soppressa la disposizione riguardante l`esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, funzionali all`intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire.
Al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, viene disposto, altresì, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze, nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni previste dall`art. 35 della legge 865/1971 (Programmi e coordinamento dell`edilizia residenziale pubblica), stipulate per la cessione del diritto di proprietà precedentemente alla legge 179/1982 o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. Tali norme si applicano anche alle convenzioni previste dall`art. 18 del DPR 380/2001 (TU edilizia) che la regione deve approvare ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata.
In tema di piani particolareggiati viene introdotta una norma con cui si prevede che, decorsi due anni dal termine per l`esecuzione del piano particolareggiato – qualora non abbia trovato applicazione la disposizione secondo cui, ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato rimasta inattuata per decorso del termine, la compilazione può essere disposta dal prefetto – il Comune, limitatamente all`attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub-comparti, su iniziativa dei privati titolari dell`intero sub-comparto nel rispetto di condizioni specificatamente indicate. Tali sub-comparti non costituiscono variante urbanistica e vengono approvati dal Consiglio comunale.
Art. 6
In materia di trasporti eccezionali su gomma, viene previsto che le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della strada (DPR n. 495/1992) che il Governo deve adottare entro 60 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto, devono prevedere che sia sufficiente a tal fine inviare per via telematica la richiesta di autorizzazione relativa ai trasporti eccezionali, corredata della necessaria documentazione, all`ente proprietario della strada, almeno quindici giorni prima della data del viaggio.
Viene, inoltre, integrata la disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive (Suap), di cui all`art. 38 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 prevedendo la nomina, da parte del prefetto, di un commissario ad acta nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli o a fornire alle camere di commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l`esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal DPR 10/2010. La nomina viene effettuata dal prefetto, che invia entro 30 giorni una diffida e consulta la Regione competente. Inoltre, si rinvia ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, sentito il Ministro per la Pubblica amministrazione e l`innovazione l`individuazione di eventuali misure indispensabili all`attuazione del Suap e a garantire la continuità della funzione amministrativa anche con deroghe parziali alla relativa disciplina.
Viene, altresì, integrata la disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, prevedendo la trasmissione da parte del Suap alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento della certificazione e documentazione d`impresa nonchè alla camera di commercio territorialmente competente del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico. Lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire.
Al fine di garantire la progressiva operatività del SISTRI, viene previsto che per i produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti (per i quali l`operatività del SISTRI sarebbe dovuta decorrere dal 2 gennaio 2012) il nuovo termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non può essere antecedente al 1° giugno 2012.
In materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 viene, infine, prevista, fermo restando l`obbligo del versamento al Fondo regionale per l`occupazione dei disabili del contributo esonerativo dovuto per ogni lavoratore non assunto, la sostituzione della procedura di esonero prevista dalla normativa in materia con un`autocertificazione del datore di lavoro attestante l`esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo. Tale procedura opera per le aziende che occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL per l`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro pari o superiore al 60 per cento.
Art. 7
Viene disposto che il decreto ministeriale cui è affidata la disciplina della programmazione dei controlli fiscali e contributivi possa anche assumere forma di regolamento e si specifica che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Viene estesa la facoltà di avvalersi della riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni prevista dal decreto anche alle società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari per il periodo di applicazione della normativa sulla rivalutazione, ove all`esito del giudizio tali soggetti ne abbiano riacquistato la piena titolarità.
Viene, altresì, disposta la cessazione, a decorrere dal primo gennaio 2012, da parte delle società del gruppo Equitalia delle attività di riscossione per conto dei comuni e delle società partecipate dai medesimi e sono definite le modalità con le quali i comuni possono provvedere al recupero delle entrate di spettanza. Viene poi stabilito che in presenza di debiti inferiori ai duemila euro, le azioni cautelari ed esecutive debbano essere precedute dall`invio di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi.
Vengono introdotte modifiche alla disciplina del processo tributario di cui al Dlgs 546/1992 prevedendo che l`istanza di sospensione del processo deve essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione. A tal fine, viene altresì previsto che sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sulla suddetta istanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, in caso di recidiva, con la rimozione dall`incarico ed è elemento di valutazione ai fini dell`eventuale danno erariale (norma non presente nel maxiemendamento del Governo).
Vengono, infine, modificati gli importi minimi dei debiti tributari per cui è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, nonchè procedere ad espropriazione immobiliare.
Art. 8
Al fine di promuovere l`accesso al microcredito da parte delle PMI viene, tra l`altro, previsto il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito: esso è costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti di valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi in sede europea.
Viene modificata la norma del decreto che permetteva una deroga consensuale alle disposizioni sui limiti alle modifiche unilaterali dei contratti bancari per i clienti diversi da consumatori o microimprese prevedendo la possibilità di inserire, in alcuni contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato e per i medesimi clienti, di clausole che permettono la modifica dei tassi di interesse al verificarsi di eventi e condizioni predeterminati nel contratto. Inoltre, si esclude l`applicazione di tali disposizioni ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011).
Viene, inoltre, disposto l`ampliamento della platea dei destinatari della disciplina sulla rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile. In particolare, l`importo dei finanziamenti rinegoziabili è elevato da 150 mila a 200 mila euro; la misura dell`ISEE richiesta per accedere al beneficio è innalzata da 30 a 35 mila euro; l`applicazione del tasso di interesse risultante dall`operazione potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, previo accordo col cliente, per un periodo inferiore.
Scheda emendamenti in Commissione
Per i contenuti del provvedimento si veda, in allegato, la nota riepilogativa.
Il decreto legge, che scade il 12 luglio 2011, è passato all`esame dell`Aula dove il Governo ha presentato un maxiemendamento sul quale ha posto la questione di fiducia.
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro