Cig in presenza di ferie non godute, i chiarimenti del Ministero del lavoro sono contenuti nella risposta ad istanza di interpello
Il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 19 del 17 giugno scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla ammissione al trattamento di Cig in presenza di ferie non godute dal lavoratore.
In particolare, le richieste di chiarimento avanzate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno riguardato:
1) la possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIG;
2) i casi in cui il datore di lavoro autorizzato ad un periodo di CIG debba comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione;
3) il rilascio di un’eventuale autorizzazione al datore di lavoro in costanza di CIG, volta a differire il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle ferie non godute.
L’allegata nota ministeriale, in risposta ai primi due quesiti avanzati, conferma che l’istituto delle ferie ex art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 prevede che, “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
L’art. 2109 c.c. nel merito, individua il potere datoriale di stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto degli interessi del lavoratore e delle esigenze dell’impresa, riconoscendo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, la facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie.
Eventuali deroghe alla fruizione del diritto ex art. 36, comma 3 Cost., risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione. Costituiscono ipotesi derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie i casi di sospensione del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la maternità obbligatoria e facoltativa, l’infortunio, l’aspettativa, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari.
In quest’ultima circostanza, ossia nei casi di CIG a zero ore, non sussistendo la necessità di recuperare le energie psicofisiche cui sono destinate le ferie, il datore di lavoro può posticipare la fruizione delle ferie al momento della cessazione dell’evento sospensivo e della ripresa dell’attività produttiva. Nei casi di CIG parziale, invece, non essendo legittimo differire la concessione di ferie, residue ed infra-annuali, va garantito al lavoratore il ristoro psicofisico per l’attività svolta, anche se ridotta.
Relativamente al terzo quesito, concernente la possibilità di differire il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le ferie non godute, il Dicastero, nel ricordare che il momento impositivo nonché il riferimento temporale dei contributi coincidono con il diciottesimo mese successivo all’anno solare di maturazione delle ferie o con il più ampio termine contrattualmente previsto, conferma che, nel caso in cui si verifichino ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro, come nel caso di concessione di Cigo, Cigs e Cig in deroga, qualora l’evento sospensivo intervenga nel corso dei suddetti diciotto mesi, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.