Pubblicato il Regolamento per la concessione dei contributi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 53/2000.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 101/2011 è stato pubblicato il DPCM n. 277/2010, Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge n. 53/2000, come modificato dall’articolo 38 della legge n. 69/2009.
Il provvedimento, in vigore dal 18 maggio, attiene gli interventi in favore sia dei lavoratori dipendenti che di soggetti autonomi.
In particolare, ai fini della presentazione delle istanze progettuali dirette a favorire la conciliazione dei lavoratori dipendenti, è contemplata la possibilità di riferirsi a una più ampia gamma di accordi contrattuali rispetto alla previgente disciplina delineata nel decreto interministeriale del 15 maggio 2001.
Tale decreto stabiliva, infatti, che le azioni positive dovessero essere attuate in applicazione di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale.
Con il nuovo Regolamento (art. 6), invece, è stato ampliato il novero degli accordi contrattuali utili per la presentazione di progetti da ammettere a contribuzione, che risultano essere i seguenti:
? accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
? accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
? accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
? accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
? intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di rappresentanza datoriali più rappresentative a livello nazionale;
? nel caso di datori di lavoro che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l’accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.
I progetti inerenti i lavoratori dipendenti, finanziabili per un importo massimo di 500mila di euro, devono prevedere una delle seguenti azioni:
a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti al reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori.
Il 90% delle risorse disponibili è riservato al finanziamento di datori di lavoro privati, purché iscritti in un pubblico registro (es. registro delle imprese, albi professionali, ecc.).
Due le scadenze previste per la presentazione dei progetti: il 13 luglio e il 28 ottobre.
Il Dipartimento Politiche per la Famiglia ha dedicato un’apposita pagina web dalla quale è possibile estrarre l’Avviso di finanziamento per il 2011 recante le istruzioni e i moduli necessari per la presentazione dell’istanza di ammissione a finanziamento, la guida alla compilazione del piano finanziario e alla rendicontazione.
Sull’argomento è programmato, presso la sede di Confindustria, un apposito incontro per il 28 giugno c.a..
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