Il Ministero del Lavoro con nota n. 9044 del 3 giugno scorso ha chiarito che: il termine ultimo per il godimento dei ROL cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, di livello nazionale o aziendale, che da quella individuale
Il Ministero del Lavoro con nota n. 9044 del 3 giugno scorso, ha diramato alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del mancato godimento e pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro, già oggetto di una precedente risposta ad interpello formulato dal Consiglio dell`Ordine dei consulenti del Lavoro del marzo scorso.
In tale occasione, infatti, il dicastero, dinanzi alla richiesta di precisazioni circa il termine ultimo per l`adempimento degli obblighi contributivi, in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all`accantonamento dei permessi retribuiti per il godimento o il pagamento successivi rispetto alla scadenza stabiliti dai Ccnl, aveva chiarito che costituendo i ROL un istituto di fonte meramente contrattuale, “in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonchè del mancato pagamento dell`indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai Ccnl, che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi””.
Aggiungendo poi che l“`adempimento dell`obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso””.
Tale orientamento del Ministero in mancanza di ulteriori precisazioni ha fatto sorgere l`interpretazione secondo la quale pur in presenza di accordi tra le parti che stabilissero uno slittamento nella fruizione o nel pagamento dei permessi dalla data ultima fissata nel Ccnl, l`obbligazione contributiva non potesse subire alcuno slittamento.
A seguito però dei dubbi sorti circa tale interpretazione ed a seguito di ulteriori richieste di chiarimento pervenute al Ministero, quest`ultimo con la nota dei giorni scorsi è ulteriormente tornato sul tema, precisando stavolta, in maniera inequivocabile che, rappresentando i permessi di riduzione dell`orario di lavoro (ROL) un istituto di “natura contrattuale, la cui regolamentazione – requisiti e modalità di fruizione – risulta ascrivibile alla disponibilità delle parti nell`ambito della loro autonomia negoziale”” e nell`ottica di facilitare forme flessibili di godimento dei permessi stessi, il termine ultimo per il loro godimento, cui collegare l`insorgenza della relativa obbligazione contributiva, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, di livello nazionale o aziendale, che da quella individuale.
Si evince pertanto, la volontà di collegare l`obbligazione contributiva all`effettivo godimento dei permessi di lavoro.
Per ciò che concerne l`obbligo di iscrizione sul LUL riconducibile all`obbligazione contributiva riferita ai ROL, il Ministero ha sottolineato che l`unica annotazione obbligatoria è quella relativa alla trattenuta contributiva effettuata al dipendente al momento della corresponsione delle somme.
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