Come precedentemente precisato nella news n. 248, pubblicata sul portale Ance il 15/2/2010, le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, contenute nell`art. 3 della L. n. 136/2010, sono entrate subito in vigore per i contratti ed i subcontratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.
I contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre, e i relativi subcontratti (anche se stipulati successivamente a quella data), invece, avrebbero dovuto essere assoggettati alla nuova normativa al termine del periodo transitorio individuato dalla Legge n. 217/2010, ossia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (avvenuta il 19 dicembre 2010).
Il periodo transitorio è, perciò, scaduto il 17 giugno 2011. A partire dal 18 giugno u.s. è necessario applicare la normativa sulla tracciabilità ai contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010 e, dunque, a tutti i pagamenti ancora da effettuare.
Peraltro, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall`art. 3 della Legge n. 136/2010, che non dovranno essere inserite perchè tali obblighi sono già diventati efficaci “ex lege”” a partire dal 18 giugno u.s.