L’11 luglio scorso è stata sottoscritta l'intesa sul il Testo unico sull’apprendistato concordato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 7 luglio u.s.
Si fa seguito alla precedente comunicazione sulla materia per segnalare che l’11 luglio scorso è stata sottoscritta dal Ministero del lavoro, da Confindustria e dalle altre parti sociali interessate, l’intesa sul Testo Unico sull’apprendistato, concordato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 7 luglio u.s..
Nel rinviare ad una attenta lettura del testo, disponibile in allegato, che riporta diverse modifiche rispetto al documento approvato in precedenza dal Consiglio dei Ministri, si evidenzia, in particolare, quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale e non più anche ai contratti territoriali o aziendali.
Viene stabilita, inoltre, la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi (art. 2, comma 1, lettera h).
Altra importante novità concerne la possibilità di individuare forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni con tale tipologia contrattuale (art. 2, comma 1, lettera i), fermo restando quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 2 relativo ai limiti quantitativi.
Il predetto comma 3, tra l’altro, stabilisce che il numero complessivo degli apprendisti assunti con tale istituto, tramite le agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Per quanto attiene l’Apprendistato professionalizzante (art. 4) si sottolinea l’innovazione inerente la durata di tale contratto che non potrà essere superiore a tre anni ovvero cinque anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento, rispetto ai sei anni fissati in generale senza distinzione di settore.
In relazione a tale istituto, viene statuito, altresì, l’innalzamento a 120 ore, nell’arco del triennio, della formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
E’ inoltre rimessa alle Regioni e alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro la definizione, anche nell’ambito della bilateralità, delle modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
L’art. 6 prevede quindi l’affidamento al datore di lavoro della registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita dal lavoratore.
Il testo definisce, infine, una norma transitoria (art. 7, comma 7) ai sensi della quale in assenza dell’offerta formativa pubblica inerente l’apprendistato professionalizzante trovano applicazione immediata le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni sul provvedimento, che sarà sottoposto al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, a seguito della sua approvazione definitiva.
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