Accordo interconfederale siglato il 28 giugno 2011 fra OCnfindustria, Cisl, Cgil e Uil in materia di rappresentanza ed esigibilità della contrattazione collettiva aziendale
In data 28 giugno u.s. CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo unitario, di cui si allega copia, con il quale hanno ridefinito le regole per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, l’efficacia ed esigibilità della contrattazione aziendale e la portata delle clausole di tregua sindacale.
Con tale intesa, le parti hanno voluto completare l’impianto definito dall’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, con l’intento di favorire una più ampia diffusione della contrattazione di secondo livello, pur mantenendo fermo il ruolo del contratto collettivo nazionale.
L’obiettivo comune è realizzare un sistema di relazioni industriali in grado di favorire condizioni di competitività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni.
Al punto 1 dell’intesa, vengono definite le regole per la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, in base alle quali, per la misurazione della stessa, si dovrà far riferimento al dato associativo e quindi alle deleghe, relative ai contributi sindacali, conferite dai lavoratori.
Tale dato dovrà essere certificato dall’INPS, tramite il sistema Uniemens e opportunamente trasmesso al CNEL.
I dati raccolti, dovranno dunque essere ponderati con il dato elettorale, ossia i consensi ottenuti in occasione delle elezioni delle RSU il cui rinnovo è previsto a scadenza triennale e dovranno essere trasmessi al Cnel dalle Confederazioni sindacali.
Risulta indispensabile, per la legittimazione a negoziare, il raggiungimento di un dato di rappresentatività superiore al 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale.
Con i punti 2 e 3 del suddetto accordo, le parti hanno confermato l’esistenza di un duplice livello contrattuale, così come definito dall’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, costituito oltre che dal Ccnl di categoria, la cui funzione resta quella di garantire comuni trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori, da un secondo livello di contrattazione che dovrà esercitarsi per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge, secondo il principio del “ne bis in idem”.
Pur facendosi esclusivo riferimento alla contrattazione collettiva aziendale, il contenuto del punto 3 dell’accordo, non può che riguardare anche la contrattazione territoriale, cui il settore dell’edilizia fa esclusivo riferimento.
In tal senso, ai fini della auspicata misura di detassazione delle erogazioni previste dal secondo livello, è stato anticipato che la manovra economica contiene uno specifico riferimento alla contrattazione territoriale.
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