chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito al distacco del lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate
Il Ministero del Lavoro, con l`allegata nota n. 28 del 27 giugno scorso in materia di distacco dei lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate, ha precisato quanto segue.
Dopo aver chiarito che l`ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari è regolato dal sistema delle quote di ingresso, ribadisce che per i casi di cui all`art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998 è possibile procedere, per le ipotesi ivi elencate, tra cui quelle previste dalla lett. g) (distacco di lavoratori stranieri in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate), al di fuori di dette quote mediante il rilascio di autorizzazioni, di visti di ingresso e di permessi di soggiorno “per casi particolari””.
A tal fine, dalla lettera della menzionata disposizione si evince comunque che, per consentire tali ingressi, è indispensabile l`espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di natura subordinata nell`ambito di un arco temporale determinato e non anche la stipulazione di un contratto di appalto tra il datore di lavoro/eventuale impresa distaccante e l`impresa distaccataria.
Ciò in quanto il legislatore, laddove lo ha ritenuto necessario, ha disposto in modo espresso l`acquisizione dell`ulteriore requisito del contratto di appalto, che nel caso di specie manca.
Sono necessari, in ogni caso, di comprovare l`esistenza di un rapporto contrattuale di natura commerciale tra l`impresa distaccante e quella distaccataria, il limite temporale di svolgimento dell`attività lavorativa specializzata, nonchè il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione italiana.
Ai fini di cui sopra, inoltre, il dicastero precisa la necessità che l`impresa distaccataria, italiana o straniera operi nel territorio italiano con proprie sedi, rappresentanze o filiali e che l`attività di lavoro subordinato riguardi prestazioni qualificate per le quali vi sia apposita specializzazione (vd. art. 40, comma 11 D.P.R. 31/08/1998, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004).
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