compatibilità tra i contratti di solidarietà difensivi e i contratti d'appalto: i chiarimenti sono contenuti nella risposta ad istanza d'interpello n. 29_11
Con risposta ad istanza di interpello n. 29/11, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità dei contratti di solidarietà difensivi e l`appalto e, più in particolare, la compatibilità di adozione dei contrati di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di un`iniziale attivazione di una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/91 e la stipula di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore.
Dopo un breve richiamo alla normativa concernente i contratti di solidarietà, il Dicastero, nel ricordare le previsioni di cui ai citati artt. 4 e 24 dichiara legittimo il contratto di solidarietà anche quando l`esubero del personale derivi dalla scelta dell`impresa di esternalizzare il servizio tramite contratto di appalto.
Tale scelta, peraltro, inserendosi nell`ambito della libertà di organizzazione dell`impresa, viene legittimata dallo stesso Legislatore nel momento in cui demanda alle parti firmatarie dell`accordo sindacale la possibilità di verificare, in quella medesima sede, se sussistono i presupposti per l`attivazione della procedura finalizzata all`erogazione del contributo di solidarietà.
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