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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 13 luglio 2011 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i gruppi elettrogeni e le unità di cogenerazione a servizio di attività civili, artigianali, commerciali, di servizi, ecc. Il provvedimento abroga la regola tecnica di cui al D.M. 22 ottobre 2007

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per i gruppi elettrogeni e le unità di cogenerazione

26 Luglio 2011
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2011 il decreto 13 luglio 2011 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”. L’entrata in vigore è fissata il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento nasce dalla necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio attualmente vigenti per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice (di seguito denominati gruppi), stabilite nel decreto del Ministro dell’Interno 22 ottobre 2007, e di emanare specifiche disposizioni di sicurezza antincendio per le unità di cogenerazione.
Pertanto, la regola tecnica di cui al D.M. 22 ottobre 2007 e la relativa lettera circolare Ministero dell’Interno n. 756-4188 del 16 marzo 2009 sono abrogate, fatto salvo per le installazioni il cui progetto sia stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all’entrata in vigore del decreto in esame, o in possesso di Certificato di prevenzione incendi.
E’ opportuno precisare che per l’utilizzo di gruppi elettrogeni nei cantieri edili non è necessario richiedere il Certificato di prevenzione incendi poiché trattasi di attività di carattere temporaneo in cui l’attività è costituita dalla singola attrezzatura (cfr. Chiarimento prot. n. P78/4101 sott. 106/33 del 25 gennaio 1999 del Ministero dell’Interno). E’ ovvio che il decreto costituisce comunque un utile criterio di riferimento per l’installazione dei gruppi elettrogeni dal momento che i titolari delle attività hanno come obbligo il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio contenute nel provvedimento.
La nuova regola tecnica di prevenzione incendi si applica ad installazioni di gruppi e unità di cogenerazione di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva non superiore a 10000 kW. A differenza del decreto abrogato, che disciplinava le installazioni appartenenti a una sola classe di potenza elettrica complessiva compresa fra 25 kW e 2500 kW, il nuovo decreto suddivide gli interventi nei seguenti intervalli di potenza:
– installazioni di potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000 kW, cui si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell’allegato al decreto;
– installazioni di potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW, cui si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e III dell’allegato;
– installazioni di potenza nominale complessiva fino a 25 kW, cui si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato.
Il Titolo I dell’allegato contiene le generalità e le disposizioni comuni, concernenti l’alimentazione dei motori a combustibile gassoso, l’alimentazione dei motori a combustibile liquido e le disposizioni complementari (sistemi di scarico dei gas combusti, installazione, valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive, illuminazione di sicurezza, mezzi di estinzione portatili, impianto automatico di rivelazione incendi, segnaletica di sicurezza). Si sottolinea che il gruppo e/o l’unità di cogenerazione deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione di conformità, e che i dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.
I Titoli II, III e IV sono specifici delle classi di potenza sopra riportate e contengono disposizioni che riguardano le caratteristiche dei luoghi di installazione. Per la classe di potenza più elevata, si distingue fra installazioni all’aperto, in locali esterni e in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato. Tale distinzione viene meno per le installazioni di gruppi e unità di cogenerazione di potenza minore, lasciando spazio a prescrizioni comuni.
In allegato si riporta il testo del decreto.

3754-Decreto 13 luglio 2011 All.pdfApri
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