è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio scorso lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente, con il quale vengono introdotte due nuove fattispecie di reato e soprattutto viene estesa la responsabilità anche ad una serie di reati ambientali.
Lo schema di decreto recepisce molte delle osservazioni avanzate dall`Ance e dall`intero sistema confindustriale nell`ambito dell`esame presso le competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica.
Nel provvedimento sono state opportunamente inserite, accogliendo le indicazioni di ANCE e Confindustria, anche alcune disposizioni sul Sistri: è stato, infatti, previsto per un periodo transitorio un regime di responsabilità attenuato per le violazioni connesse al sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonchè alcune misure volte a mitigare il sistema sanzionatorio ordinario.
Viene, inoltre, stabilito che non sono tenuti – e lo si sottolinea – alla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell`art. 190 del Codice dell`ambiente (D.Lgs. 152/2006) gli enti e le imprese che ai sensi dell`art. 212 comma 8 raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184 comma 3, lett. b) del Codice stesso, ossia i rifiuti derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.
Questa disposizione, frutto di una forte azione associativa, esclude espressamente dall`obbligo della tenuta del registro di carico e scarico le imprese edili che decidono di trasportare con propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti.
Al riguardo, si ricorda che questo obbligo era stato introdotto dal D.Lgs. 205/2010 nel caso in cui le imprese decidessero di non aderire su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti e sarebbe dovuto diventare operativo a decorrere dal 2 settembre 2011 (vedi documento Ance).
Il decreto dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni: visti i riflessi per il settore si auspica che i necessari passaggi procedurali (registrazione Corte dei conti etc.) avvengano in tempi utili per consentire l`entrata in vigore del provvedimento prima della citata data del 2 settembre 2011.