CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL Costituzionale su “Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province”” (DDL 1990/C ed abb.).
L`Aula ha esaminato, in prima lettura, e respinto il provvedimento in oggetto, licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali con richiesta di reiezione.
Nel corso dell`esame sono stati approvati due emendamenti soppressivi, rispettivamente, dell`art. 1 e dei restanti articoli del provvedimento con cui si prevedeva la soppressione delle province con modifiche agli articoli della Costituzione tra cui l`art. 114 per cui la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane dalle Regioni e dallo Stato.
Il disegno di legge non proseguirà il suo iter di approvazione.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell`attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”” (DDL 4449/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Si tratta, in particolare delle seguenti:
Art. 1
Viene previsto che nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche, sufficienti a garantire il soggiorno del cittadino comunitario oltre i tre mesi, si tenga conto delle spese afferenti l`alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.
Emendamento 1.2
Art. 3
Viene integrato l`art. 32 del T.U. dell`immigrazione, con la previsione in base alla quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati, affidati ai sensi dell`articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all`articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati.
Emendamento 3.50
Il decreto legge è stato emanato per evitare le procedure di infrazione comunitaria per l`incompleto o non corretto recepimento della direttiva comunitaria 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell`Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonchè per il mancato recepimento della direttiva comunitaria 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Infatti, il termine di recepimento di quest`ultima direttiva è scaduto il 24 dicembre 2010.
Per la parte relativa alla materia della libertà di circolazione dei cittadini comunitari, il decreto legge introduce delle modifiche nel decreto legislativo 30/2007 che aveva recepito la direttiva 2004/38/CE. Queste modifiche corrispondono, come risulta dalla relazione illustrativa, a rilievi espressi dalla Commissione europea e riguardano, tra l`altro:
–l`attestazione “ufficiale””, di una relazione stabile tra il cittadino comunitario e il partner della cui circolazione e soggiorno si tratti;
–l`eliminazione del riferimento all`obbligo del visto d`ingresso ai fini del soggiorno fino a tre mesi, dell`iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino comunitario nonchè del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i medesimi soggetti;
–la presentazione da parte dei familiari non comunitari del cittadino UE di un documento rilasciato dall`autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l`assistenza personale del cittadino dell`Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
–la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni di soggiorno solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla loro persistenza;
–le modifiche della disciplina dei presupposti dell`allontanamento dal territorio dello Stato sia del cittadino comunitario che dei suoi familiari.
Per la parte relativa alla disciplina dei rimpatri, il decreto legge recepisce la direttiva 2008/115/CE apportando modifiche ed integrazioni altesto unico in materia d`immigrazioneD.Lgs 267/1998. In particolare, sono disciplinati:
–l`esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale per lo straniero, in uscita dal territorio nazionale, identificato durante i controlli di frontiera;
–l`esclusione dell`espulsione per lo straniero irregolare identificato alla frontiera;
–l`esecuzione dell`espulsione con accompagnamento alla frontiera in una serie tassativa di casi, quali l`esistenza del rischio di fuga;
–l`indicazione dei casi (residuali) nei quali non si procede all`espulsione forzata, bensì all`intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato;
–l`emanazione di un decreto del Ministro dell`interno per la definizione delle linee-guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio, delle priorità da seguire nella loro attuazione e dei criteri per l`individuazione dei soggetti chiamati a collaborare (enti locali, associazioni di volontariato ecc.).
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l`articolo 5 del provvedimento autorizza la spesa di euro 16.824.813 per l`anno 2011 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le finalità connesse all`adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all`articolo 3, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali.
Il decreto legge, che scade il 22 agosto 2011, passa ora all`esame dell`Aula.