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DL 98/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Archivio

Sintesi parlamentare n. 28/S della settimana dall’11 luglio al 15 luglio 2011

18 Luglio 2011
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”” (DDL 2814/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxi-emendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo iniziale.
Il maxi-emendamento recepisce le disposizioni introdotte dalla Commissione referente con limitate modifiche. Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Art. 27
Viene previsto che il regime fiscale di vantaggio riconosciuto alle persone fisiche che intraprendono un`attività d`impresa, arte o professione e a quelle che l`hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 si applica anche oltre il quarto periodo d`imposta successivo a quello di inizio dell`attività, ma non oltre il periodo d`imposta di compimento del trentacinquesimo anno d`età.
Testo del maxiemendamento del Governo
Il decreto legge, in scadenza il 4 settembre 2011, nella settimana di riferimento, è stato approvato dalla Commissione Bilancio e licenziato, definitivamente, dalla Camera dei Deputati. (Sintesi n. 28/2011 della Camera dei Deputati)
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”” (DDL 2814/S).
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.20
Vengono introdotte modifiche all`elenco dei parametri di virtuosità da applicare a regioni ed enti locali sulla base dei quali gli enti vengono ripartiti in quattro classi ai fini della redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni. Tra i parametri viene inserito il rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente nonchè indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.
Vengono, inoltre, determinati i parametri demografici minimi per i comuni al fine dell`esercizio associato delle funzioni fondamentali.
Viene, altresì, soppressa la norma con cui si dispone che i fondi previsti dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale – fondo sperimentale di riequilibrio (art 2) e fondo perequativo (art 13) – e i trasferimenti spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna (compresa la compartecipazione Irpef) sono ridotti per l`anno 2013 di 1000 milioni di euro e di 2000 per gli anni 2014 e successivi.
A compensazione di tale soppressione, viene disposta la riduzione delle risorse destinate ai rimborsi e alle compensazioni relative alle imposte degli enti locali per un importo pari a 700 milioni di euro per l`anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
Art. 23, comma 10-11
Viene eliminato, come auspicato dall`ANCE (si veda la notizia su “Interventi Ance”” del 13 luglio 2011), il limite dell`1% del costo dei beni alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione.
Introdotto il limite dell`1% alla deducibilità degli accantonamenti dei beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
Viene, inoltre, incrementata, a decorrere dal periodo d`imposta in corso, l`aliquota IRAP applicata nei confronti di banche e assicurazioni prevedendo un incremento al 4,20% della suddetta aliquota anche nei confronti delle società che esercitano attività in concessione, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
Art. 23, comma 7
Viene rimodulato l`incremento dell`imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.
In particolare, per i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca è inferiore a 50.000, dal 2011 per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l`imposta resta pari a 34,20 euro e non subirà un incremento nel tempo mentre per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla suddetta soglia di 50.000 euro, viene disposto un graduale aumento dell`imposta nel tempo, variabile secondo l`entità dei depositi;
Art. 18
Con riferimento alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, viene previsto che essa operi, per il biennio 2012-2013, esclusivamente con riferimento ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti la rivalutazione opera nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo.
Viene, inoltre, anticipato il primo adeguamento dei requisiti pensionistici all`incremento della speranza di vita rilevata dall`ISTAT, al 1° gennaio 2013 (anzichè al 1 gennaio 2014).
Introdotto, altresì, un contributo di perequazione, applicabile dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi che superano i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.
Viene, infine, previsto un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014; le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni specificatamente indicati;
Art. 36
Viene precisato che l`Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, nell`esercizio delle funzioni in qualità di amministrazione concedente di autostrade, può o procedere alla selezione dei concessionari autostradali e alla relativa aggiudicazione, o in alternativa all`affidamento diretto ad Anas s.p.a. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonchè delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade;
Art. 29
Viene previsto che il Governo, sentita l`Alta Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. Decorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Tale liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall`art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all`esercizio professionale;
Art. 29
Viene, inoltre, disposto che entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell`Economia e delle Finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. I programmi di dismissione approvati vengono immediatamente trasmessi al Parlamento. Con uno o più decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di alienazione;
Art. 40
Viene previsto che l`incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica sia pari, per l`anno 2012, a 2.850 milioni di euro (in luogo dei 5850 milioni originariamente previsti).
Viene, inoltre, disposta la riduzione del 5 per cento per l`anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall`anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previsti dall`allegato C-bis del decreto tra cui quelli relativi ai mutui ipotecari per l`acquisto o la costruzione dell`abitazione principale, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (36%) e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonchè agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell`immobile. Per i casi nei quali tale riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l`attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati. Tale previsione normativa non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia di riordino della spesa fiscale e assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell`indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l`anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2014.
Scheda emendamenti in Commissione
Per i contenuti del provvedimento si veda, in allegato, la nota riepilogativa.

Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato licenziato dall`Aula.

3699-Nota riepilogativa.pdfApri
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