In relazione all`iter dello Schema di decreto legislativo recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché` nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”” (Atto n. 373), all`attenzione, per il parere al Governo, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul provvedimento che prevede, tra l`altro, la disciplina del procedimento per il rilascio della documentazione antimafia.
L`ANCE ha, in particolare, rilevato che la disposizione, contenuta nel Decreto, in base alla quale il tentativo di infiltrazione mafiosa può essere desunto anche dall`omessa denuncia all’autorità giudiziaria di essere stati vittime di reati di tipo mafioso, nonché` dalla sostituzione delle cariche sociali suscita forte perplessità`, in quanto sembra considerare l`omessa denuncia come unico presupposto per ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata. Conseguentemente, il soggetto vittima del reato, aggravato dalla presenza di associazione mafiosa, diventa esso stesso automaticamente parte di quell`associazione per il solo fatto di non aver denunciato, per timore di rappresaglie, l`autore del reato. Al riguardo, ad avviso dell`Associazione, nonostante sia condivisibile l`intento di stimolare le imprese a denunciare qualsiasi richiesta illecita, appare necessario esaminare attentamente gli effetti che gli strumenti individuati dal provvedimento possono avere sulla tenuta del sistema imprenditoriale. L`applicazione di una simile norma potrebbe, infatti, determinare, in molti casi, l`estinzione dell`impresa. Tra l`altro, proprio a tutela delle imprese, il DL 70/2011 “Sviluppo”” convertito dalla L. 106/2011 è intervenuto sull`art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) per ridurre da tre a un anno il periodo di esclusione dalle gare pubbliche delle imprese che non avessero denunciato all’autorità giudiziaria di aver subito la richiesta di estorsione, a fronte della sproporzione della sanzione originariamente prevista rispetto al comportamento illecito.
Pertanto, l`ANCE ha sottolineato la necessità di continuare su questa linea, tenendo conto, nella valutazione della gravità dell`illecito e delle sanzioni connesse, della natura coercitiva che la pressione criminale è in grado di esercitare sul sistema delle imprese, anche al fine di predisporre i necessari strumenti di tutela per le imprese che denuncino le richieste estorsive subite come, ad esempio, procedure che garantiscano l`anonimato del denunciante. Conseguentemente, ritiene opportuno eliminare dallo Schema in oggetto la disposizione sopracitata.
L`Associazione ha, inoltre, evidenziato come lo Schema di decreto legislativo in oggetto rappresenti la sede più opportuna per introdurre una disciplina coordinata e completa delle “white list“. Attualmente, infatti, sulla materia, sono intervenute disposizioni contenute nel DDL “anticorruzione””, all`esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati (4434/C) e nel DL 70/2011 “Sviluppo”” convertito dalla L. 106/2011. In particolare, l`art. 5 del DDL “anticorruzione”” definisce le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai fini dell`applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia da attuarsi mediante elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori. Tali attività sono quelle già individuate nella direttiva del Ministro dell`Interno del 23 giugno 2010, che si pongono a valle dell`aggiudicazione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi ed i noli, a caldo e a freddo, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e l’attività di cava. La disposizione in commento, ad avviso dell`ANCE, risulta eccessivamente generica in quanto non vi è alcun riferimento alle modalità con le quali dovrà essere effettuato il controllo degli operatori iscritti nell`elenco da parte delle Prefetture, nè in relazione al contenuto della verifica, nè alla periodicità della verifica stessa, nè alle conseguenze derivanti dall`esito negativo degli accertamenti. Inoltre, manca l`indicazione dell’obbligatorietà dell`iscrizione negli elenchi, ai fini dell`esercizio delle attività indicate nella norma.
Sullo stesso tema l`art. 4, comma 13 del DL 70/2011 “Sviluppo”” prevede che presso ogni prefettura venga istituito l`elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell`impresa dall`elenco. La definizione delle modalità di istituzione degli elenchi e dei controlli da effettuare da parte delle prefetture è demandata ad un regolamento attuativo, da emanarsi con DPCM, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del decreto legge. Anche tale disposizione, ad avviso dell`ANCE presenta alcune criticità che rischiano di comprometterne l`efficacia. In primo luogo, la formulazione appare eccessivamente generica nell`indicazione delle attività economiche che saranno oggetto degli elenchi; tuttavia, sotto questo profilo, in una interpretazione logico sistematica, la disposizione andrà integrata con quella contenuta nel DDL “anticorruzione””, una volta approvato, con la conseguenza che gli elenchi di cui all`art. 4 del DL 70/2011 si dovranno intendere previsti per gli specifici settori individuati dallo stesso articolo 5 del DDL “anticorruzione””. In secondo luogo, la disposizione prevede la facoltatività dell`iscrizione negli elenchi, con le conseguenze sopra descritte.
Al fine di superare le lacune sulla normativa sulle white list contenuta nei due provvedimenti legislativi sopracitati, l`Associazione ha rilevato l’opportunità di introdurre nello Schema di decreto legislativo in oggetto una disposizione che coordini l`art. 4, comma 13 del D.L. n. 70/2011 con l`art. 5 del DDL “anticorruzione”” fissando, nel contempo, il principio dell’obbligatorietà delle “white list“ per cui l`iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l`impresa ha sede è condizione per l`esercizio della relativa attività`.
Le proposte dell`ANCE sono state condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.