Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati hanno reso al Governo un parere favorevole con numerose condizioni e osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”” (Atto n. 373 – Relatori rispettivamente Sen. Carlo Vizzini e Filippo Berselli del Gruppo parlamentare PdL e On. Angela Napoli del Gruppo parlamentare FLI), approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2011.
Lo Schema di Dlgs è volto a dare attuazione alle deleghe contenute negli artt. 1 e 2 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie). La prima delega prevede l`emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione per le quali individua specifici principi e criteri e stabilisce, per il contrasto alla criminalità organizzata, un`attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento.
La seconda delega prevede l`aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri.
In particolare, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha posto, nel parere approvato, quale Condizione, tra le altre:
in relazione al Libro I (Criminalità organizzata di tipo mafioso):
–“siano tenute in debito tutte le conseguenze applicative derivanti dalle norme di cui al Libro I, valutando se sia o meno il caso di sopprimere gli articoli da 1 a 10 (in materia di delitti di criminalità organizzata, circostanze di reato, confisca e indagini), ovvero di adottare soluzioni migliorative””;
in relazione al Libro II (Misure di prevenzione):
–nell`ambito della disciplina del procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale “siano inseriti tra i soggetti da chiamare in giudizio i titolari di diritti di proprietà (comproprietari o partecipanti in comunione) e sia prevista la pubblicità dell`udienza anche se richiesta solo da uno dei soggetti aventi diritto (proposto, terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento, partecipanti in comunione)“;
–nella gestione delle aziende sequestrate “sia disciplinato il rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali della impresa esercitate dalla società, prevedendone il sequestro dei beni aziendali nel caso di sequestro della totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote; sia regolato il rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società prevedendo che l`amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti””;
in relazione al Libro IV (Attività investigative e Destinazione dei beni sequestrati e confiscati):
–“ siano espressamente abrogate le disposizioni recepite o modificate; sia introdotta un`articolata disciplina transitoria relativa alle misure di prevenzione””;
–“siano comunque espressamente elencate le norme del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati applicabili al sequestro penale di cui all`art. 12-sexies del decreto-legge 306/92, conv. dalla legge 346/92“.
e tra le Osservazioni:
in relazione al Libro I (Criminalità organizzata di tipo mafioso):
–“secondo una scelta che rischia di determinare gravi conseguenze applicative, non si è proceduto ad abrogare esplicitamente tutte le norme vigenti riprodotte nello schema di decreto ovvero incompatibili con esso””;
–sarebbe stato opportuno inserire nel codice anche le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sugli accessi ai cantieri, sulla rescissione dei contratti pubblici di appalto e sull`incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denunzia di estorsione, sui delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sugli agenti sottocopertura, sui ritardati arresti e sequestri, sulle competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, sull`antiracket e antiusura e sulle vittime di mafia;
in relazione al Libro II (Misure di prevenzione):
–è necessario anche evitare appesantimenti del procedimento di prevenzione derivanti dalla esigenza di accertare la buona fede dei terzi ovvero di rallentare o bloccare il procedimento di destinazione dei beni confiscati definitivamente a causa di diritti di garanzia iscritti;
–dal punto di vista economico-sociale è importante sottolineare che le aziende ed i compendi patrimoniali oggetto di misure di prevenzione – ancorchè riconducibili alla criminalità o ad ambienti contigui – sono di per sè una risorsa, talvolta assai significativa, per il tessuto imprenditoriale locale specie nelle zone economicamente depresse del Paese in cui i fenomeni di criminalità associativa con risvolti economici assumono notevole incidenza;
in relazione al Libro IV (Attività investigative e Destinazione dei beni sequestrati e confiscati):
–con riguardo all`Agenzia nazionale prevista nello Schema, “ occorre ribadire l`esigenza di procedere in maniera esaustiva nel momento in cui si sceglie di inserire nel Codice la predetta materia, senza fare quindi omissioni in ordine alla complessa normativa di riferimento;
in relazione al Libro V (Modifiche al codice penale e alla legislazione complementare):
–“lo Schema di decreto risulta, invece, gravemente carente sia sotto il profilo delle abrogazioni che per la disciplina transitoria. Una corretta tecnica legislativa richiede l`espressa abrogazione delle disposizioni recepite o modificate dal nuovo intervento, in particolare in presenza di testi unici che si inseriscono in modo massiccio sul tessuto normativo””.
Nel parere approvato dalle Commissione Affari Costituzionali e Giustizia del Senato vengono, sostanzialmente, riproposte condizioni ed osservazioni analoghe a quelle indicate nel parere approvato alla Camera dei Deputati. Si segnalano, in aggiunta, le seguenti Osservazioni:
in relazione al Libro III (Documentazione antimafia):
–“il nuovo regime delle verifiche antimafia si avvale dello strumento della Banca dati unica nazionale, che verrà utilizzata per effettuare ogni tipo di verifica e per rilasciare ogni tipo di documentazione antimafia. Si rileva che in presenza di uno strumento di questa natura, volto a accelerare le procedure di rilascio della documentazione antimafia, appare incongruo conservare il tradizionale sistema delle “soglie””. Parrebbe al riguardo necessario prevedere una soglia unica, piuttosto contenuta (ad esempio 50.000 euro, eventualmente con possibilità di elevarla al doppio per le acquisizioni di materiale di pronto reperimento o di consumo quotidiano), alla quale associare lo strumento della comunicazione, stabilendo in tutti gli altri casi l`obbligo dell`informazione””;
–“si reputa necessario chiarire che il rilascio dell`informazione sia conseguito immediatamente solo a vantaggio di quei soggetti di impresa che siano censiti senza evidenze ostative nell`anagrafica della Banca dati. In caso contrario, ovvero in caso di un soggetto nuovo e non censito, all`esito della consultazione della Banca dati, non dovrà essere rilasciata un`informazione positiva, ma sarebbe opportuno prevedere un diverso esito che asseveri che il nominativo “non è presente in Banca dati””, dando luogo ad una prestazione che non corrisponde ad una liberatoria, ma che invece prelude ad ulteriori accertamenti. Tale precisazione appare rilevante al fine di evitare tentativi di aggiramento del sistema informativo””;
–“dalla relazione illustrativa al codice risulta l`esplicito intendimento di abolire le informazioni interdittive atipiche. Tale soppressione richiederebbe un maggiore approfondimento. Come è noto, infatti, le informazioni prefettizie atipiche possono fondarsi anche su elementi che costituiscono solo indizi (purchè non si tratti di sospetti privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata da parte delle imprese che partecipano ai procedimenti di evidenza pubblica. Si tratta di atti non vincolanti che lasciano spazio ad una valutazione discrezionale dell`amministrazione aggiudicatrice la quale, per ragioni di pubblico interesse, può agire in autotutela. Tali informazioni sono in grado di arricchire la conoscenza delle attività imprenditoriali gestite dalla mafia, capaci di esercitare una funzione di deterrenza non soltanto nei confronti delle imprese, ma anche nei confronti delle stazioni appaltanti“;
–“allo scopo di prevenire i fenomeni di infiltrazione mafiosa attraverso attività corruttive, si sottolinea la necessità di rendere quanto più possibile trasparenti tutti i dati relativi ad appalti, forniture e servizi e di incrementare, in tal modo, la banca dati presso l`Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, favorendo inoltre la accessibilità ai dati da parte della Direzione investigativa antimafia e della Procura nazionale antimafia””.
Dopo l`espressione del parere da parte della Commissioni parlamentare, il provvedimento è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto u.s. In tale sede, il Consiglio, tenuto conto dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, ha deciso di stralciare le norme contenute nel libro I dello Schema e di approntare un nuovo disegno di legge.
Si veda precedente del 28 giugno 2011.
Si allega il testo dei pareri resi dalle Commissioni.
3872-Parere del Senato.pdfApri
3872-Parere Camera dei Deputati.pdfApri