CONSIGLIO DEI MINISTRI
– il Codice antimafia, delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia che aggiorna la normativa per divenire punto di riferimento completo, semplificare l’attività dell’interprete, migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati. Il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornandola secondo le prescrizioni della legge delega, in particolare prevedendo:
– la facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;
– la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; è altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini particolarmente complesse;
– l’introduzione della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove); in tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;
– la disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica);
– la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela della buona fede;
– la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, per risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme sul procedimento di prevenzione;
– la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato; l’amministratore assume la qualità di sostituto d’imposta, paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all’esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;
– in materia di certificazione antimafia, il codice semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo.
Inoltre, tenuto conto dei pareri resi dagli organi parlamentari (Comitato per la legislazione e Commissioni giustizia della Camera e del Senato) il Consiglio ha deciso di stralciare le norme contenute nel libro I del nuovo Codice e di approntare un nuovo disegno di legge;
– uno Schema di decreto legislativo che integra il Codice del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita a tal fine al Governo. Il testo è stato redatto dalla Commissione istituita nell’ambito del Consiglio di Stato per la redazione del Codice e tiene conto dei rilievi e delle richieste provenienti dagli operatori nella fase di prima applicazione del Codice medesimo. Particolarmente innovativo l’intervento che riguarda il rito elettorale, di cui s’intende modificare l’impostazione per coordinarla con quella rilevabile dagli spunti forniti dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (n.236 del 2010) in materia di impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative; il testo verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere;
– due disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
– Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE, che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente ad un meccanismo di stabilità (ESM- European Stability Mechanism) nei Paesi la cui moneta è l’euro; obiettivo della Decisione è far sì che tutti gli Stati dell’Eurozona possano istituire, se necessario, un meccanismo che renderà possibile affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell’intera area dell’euro;
– Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA);
– due Schemi di regolamenti, sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti,in materia di:
– organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, nonché disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;
– nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Questo strumento, elaborato da una apposita Commissione istituita presso il Ministero della salute a seguito di quanto disposto dal Codice delle assicurazioni private del 2005, costituisce il superamento delle singole tabelle elaborate dai Tribunali, attualmente a base delle valutazioni, ed uniforma pertanto i coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità;
– un regolamento che reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgano attività in luoghi connotati da un rischio infortunistico particolarmente elevato, quali silos, cisterne, cunicoli e simili ambienti; sul testo è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni.
Il Consiglio ha, inoltre, approvato il disegno di legge comunitaria per il 2011. Il testo ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato –Regioni.
Il Consiglio ha esteso ad altri Paesi africani lo stato d’emergenza già dichiarato ai medesimi fini per l’area settentrionale del Continente. Sono stati altresì prorogati gli stati d’emergenza dichiarati per gravi eventi atmosferici in Emilia Romagna e nella Provincia di Parma.