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La Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale ha reso il parere sul Dlgs che prevede meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni. Chiesta l`istituzione di un tavolo tecnico per la soluzione del problema dei ritardi di pagamento delle P.A. verso le imprese e agevolazioni per la cessione dei crediti.

Archivio, Governo e Parlamento

Federalismo fiscale: via libera del Parlamento al settimo decreto attuativo della L. 42/2009.

1 Agosto 2011
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La Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale ha reso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo Schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge 42/2009, reca “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni”” (Atto 365 – Relatori l`On. Enrico Letta del Gruppo parlamentare PdL e l`On. Antonio Misiani del Gruppo parlamentare PD). Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, costituisce il “settimo decreto attuativo”” della L. n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale).
In particolare, la Commissione ha posto, nel parere approvato, quale condizione, la riformulazione del testo dello Schema sulla base delle modifiche proposte nel parere. Tra queste, si segnalano le seguenti:
– nell`ambito della disciplina dell`inventario di fine legislatura regionale e di fine mandato provinciale e comunale, viene sostituito il termine “inventario”” con “relazione”” e viene previsto che la stessa sia sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura/mandato. Viene, inoltre, previsto che in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale/provinciale o comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengano entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. In caso di mancato adempimento dell`obbligo di redazione della suddetta relazione, il Presidente della Regione, della Provincia o il Sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell`ente;
– nell`ambito della disciplina del “fallimento politico”” del Presidente della giunta di Regione viene sostituita la dicitura “fallimento politico”” con “responsabilità politica”” e viene previsto che con decreto del Presidente della Repubblica sia disposto lo scioglimento del Consiglio regionale oltre alla rimozione del Presidente della giunta regionale. Viene, inoltre, previsto che il Presidente rimosso è in candidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di dieci anni e non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dell` Stato e dell`UE per il medesimo periodo di tempo;
– nell`ambito della disciplina del “fallimento politico”” del Presidente di Provincia e del Sindaco, viene sostituita la dicitura “fallimento politico”” con “responsabilità politica”” e viene previsto che gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possano ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l`amministratore è stato riconosciuto responsabile. Viene, inoltre, precisato che i Presidenti di Provincia e i Sindaci ritenuti responsabili non sono candidabili, per un periodo di 10 anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di Presidente di giunta regionale, nonchè di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo;
– con riguardo al mancato rispetto del patto di stabilità interno, viene previsto, tra le sanzioni, l`assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l`obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell`ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all`entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Tali previsioni normative si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi;
– nell`ambito della disciplina dei meccanismi premiali, viene eliminata la disposizione con cui si prevede, per gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la possibilità di ridurre, nell`anno successivo a quello di riferimento, l`obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell`Economia, sentita la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;
– viene, inoltre, previsto che con accordo fra Governo, Regioni, Province e Comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica 2, siano stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori. Con il medesimo accordo sono, inoltre, definiti:
a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell`evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell`ambito delle attività previste dal programma pluriennale;
c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi intermedi.
Qualora l`accordo non venga raggiunto entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le misure sopraindicate vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;
– nell`ambito delle disposizioni finali, viene precisato che qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento non risultino concluse le procedure di cui all`art. 27 della L. 42/2009 per la definizione delle modalità di applicazione di quanto previsto dal provvedimento nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni del decreto legislativo trovano immediata e diretta applicazione, sino al completamento delle suddette procedure, in tali Regioni e Province autonome;
– viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle Finanze, un rappresentante delle Regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dall`ANCI e dall`UPI, e l`ABI, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, istituiscano un tavolo tecnico per il perseguimento degli obiettivi specificatamente individuati, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all`adesione delle banche e degli intermediari finanziari. Tra gli obiettivi sono previsti:
– formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;
– valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle P.A.;
– stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall`art. 9, comma 3-bis del DL 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) e dal decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze 19 maggio 2009.
Tra le osservazioni viene, tra l`altro, chiesto al Governo di:
– valutare l`opportunità di prevedere con successivo decreto legislativo correttivo il coordinamento delle disposizioni relative al contrasto dell`evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali, anche con riferimento alle disciplina vigente relativa al carattere effettivo della partecipazione a tale azione di contrasto;
– valutare le modalità più idonee affinchè, qualora si registri un incremento del gettito dell`IVA dovuto alle spese relative ad interventi di carattere infrastrutturale disposte da un ente territoriale, una quota del maggior gettito sia attribuita all`ente medesimo;
– valutare la possibilità di non assoggettare al patto di stabilità interno i Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al quattro per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio, nonchè le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al tre per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio.
Dopo l`espressione del parere da parte della Commissioni parlamentare, il provvedimento è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio u.s.
Si veda precedente del 7 luglio 2011.
Si allega il testo del parere reso dalla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale.

3843-Testo del parere reso dalla Commissione bicamerale.pdfApri
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