SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”” (DDL 2887/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxi-emendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo iniziale.
Il maxi-emendamento recepisce le disposizioni introdotte dalla Commissione referente con limitate modifiche. Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene modificata la norma del testo che disciplina il progressivoelevamento da 60 a 65 anni requisito anagrafico delle lavoratrici dipendenti private, autonome, o parasubordinate per la pensione di vecchiaia. In particolare, viene previsto che il processo di innalzamento venga avviato a partire dal 2014, anzichè dal 2016.
Viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità per i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, e le aziende con i requisiti della piccola Impresa di richiedere alle PA la certificazione delle somme dovute per contratti inerenti la fornitura di beni e servizi, trascorsi 6 mesi dal termine per il pagamento delle stesse, e di cedere il credito vantato ad un istituto di credito, previo pagamento dell`Intero ammontare del credito. Le modalità di attuazione di tale previsione venivano demandate ad un successivo decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Art. 2
Viene modificata la norma del testo sul contributo di solidarietà prevedendo che lo stesso si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, ai redditi oltre i 300.000 euro in misura pari al 3% e non più ai redditi oltre i 90 mila euro nella misura del 5% e ai redditi oltre i 150 mila euro nella misura del 10%. Il contributo è deducibile dal reddito complessivo e può essere prorogato anche per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le modalità tecniche di attuazione sono demandate ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 ottobre 2011.
Viene integrata la disposizione che disciplina l`attività dell`Agenzia delle Entrate e delle Società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia di recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie ai sensi della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003). Al riguardo, vengono prorogati di un anno i termini di accertamento ai fini Iva, pendenti al 31 dicembre 2011, per i soggetti che hanno aderito al condono.
Viene introdotta un`ulteriore condizione in presenza della quale non trova applicazione la sospensione condizionale della pena ai reati fiscali di cui agli artt. da 2 a 10 del Dlgs 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Per tali reati l`ammontare dell`imposta evasa deve, non solo, essere superiore a tre milioni di euro, ma anche essere superiore al trenta per cento del volume d`affari;
Articolo aggiuntivo
Viene modificato il DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) prevedendo l`aumento dell`aliquota dell`Iva dal 20 al 21% con destinazione del maggior gettito a miglioramento dei saldi del bilancio pubblico. Tale variazione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, enti ed istituti indicati all`art. 6 del suddetto DPR. Viene, inoltre, prevista l`applicazione della misura a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la Sintesi n. 33/2011.
Il decreto-legge che scade il 12 ottobre 2011 è passato alla lettura della Camera dei Deputati.