Si è svolta il 13 settembre u.s. l`audizione formale dell`Ance, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, come già al Senato, nell`ambito dell`indagine conoscitiva sui contenuti del disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione”” (DDL 4434/C ed abb.), all`esame, in seconda lettura, delle medesime Commissioni.
La delegazione associativa guidata dall’Ing. Vincenzo Bonifati, Incaricato per i rapporti con le istituzione preposte al controllo del territorio, si è soffermata sulla disposizione contenuta nell`art.5 del provvedimento approvato, in prima lettura, dal Senato, che istituisce le cd. “white list“. Tale norma definisce le attività d`impresa particolarmente esposte a rischio d`inquinamento mafioso, ai fini dell`applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia da attuarsi mediante elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori. Le attività in questione sono quelle già individuate nella direttiva del Ministro dell`Interno del 23 giugno 2010 che si pongono a valle dell`aggiudicazione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi ed i noli, a caldo e a freddo, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e l`attività di cava.
Al riguardo, ha evidenziato che l`art. 5 sopracitato risulta eccessivamente generico in quanto non vi è alcun riferimento alle modalità con le quali dovrà essere effettuato il controllo degli operatori iscritti nell`elenco da parte delle Prefetture, nè in relazione al contenuto della verifica, nè alla periodicità della verifica stessa, nè alle conseguenze derivanti dall`esito negativo degli accertamenti. Risulta, inoltre, assente l`indicazione dell`obbligatorietà dell`iscrizione negli elenchi, ai fini dell`esercizio delle attività indicate nella norma. Tale elemento appare particolarmente importante, poichè l`esperienza relativa alle previsioni legislative di “white list“ non obbligatorie, ma facoltative, ed in particolare a quella concernente la ricostruzione in Abruzzo (art. 16, D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito nella legge n. 77/2009) non ha prodotto risultati significativi. Inoltre, l`obbligatorietà dell`iscrizione negli elenchi per l`esercizio di attività che, comunque, sono già sottoposte a provvedimenti di tipo autorizzatorio dell`amministrazione per altri aspetti, avrebbe come conseguenza quella di evitare un doppio regime fra gli appalti pubblici e privati. Per i primi, infatti, l`appaltatore sceglierebbe i propri subcontraenti soltanto nelle liste controllate dalle Prefetture, mentre, negli appalti privati, l`appaltatore non avrebbe alcuna garanzia, sotto il profilo della assenza di penetrazione malavitosa, nella scelta di propri contraenti.
Sullo stesso tema ha rilevato l`esistenza di un`altra norma contenuta nell`art. 4, comma 13 del DL 70/2011 convertito dalla L. 106/2011 (cd. decreto “sviluppo””) in cui si prevede che presso ogni prefettura venga istituito l`elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e forniture. La prefettura dovrà effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dovrà disporre la cancellazione dell`impresa dall`elenco. La definizione delle modalità di istituzione degli elenchi e dei controlli da effettuare da parte delle prefetture è demandata ad un regolamento attuativo, da emanarsi con DPCM, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del decreto legge.
Anche in merito a tale disposizione ha sottolineato alcune limitazioni che rischiano di comprometterne l`efficacia. In primo luogo, la formulazione appare eccessivamente generica nell`indicazione delle attività economiche che saranno oggetto degli elenchi; tuttavia, sotto questo profilo, in una interpretazione logico sistematica, la disposizione andrà integrata con quella contenuta nel DDL “anticorruzione””, una volta approvato, con la conseguenza che gli elenchi di cui all`art. 4 del DL 70/2011 si dovranno intendere previsti per gli specifici settori individuati dallo stesso articolo 5 del DDL “anticorruzione””. In secondo luogo, la disposizione prevede la facoltatività dell`iscrizione negli elenchi, con le conseguenze sopra descritte.
Al fine di superare le lacune sulla normativa sulle white list contenuta nei due provvedimenti legislativi sopracitati, ha rilevato l`opportunità di ricondurre la materia ad una trattazione unitaria rivedendo l`articolo 5 del DDL “anticorruzione”” nel senso di prevedere un collegamento certo con la norma di cui al Decreto “Sviluppo”” e di introdurre il principio dell`obbligatorietà delle “white list“ per cui l`iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l`impresa ha sede è condizione per l`esercizio della relativa attività.
In conclusione, ha evidenziato come l`ANCE, riguardo alla genesi e all`evoluzione dello strumento delle “white list“, abbia ripetutamente proposto una limitazione dei soggetti da iscrivere negli elenchi ai soli settori a maggior rischio di infiltrazione, come identificati con la citata Direttiva del Ministro dell`interno del 23 giugno 2010 nonchè la necessità di prevedere l`obbligatorietà dell`iscrizione per i soggetti che intendessero operare in quelle determinate attività economiche.
Si veda precedente del 16 luglio 2010.
Si allega il Documento con il contributo dell`Ance consegnato agli atti alle Commissioni.
3983-Documento ANCE consegnato alle Commissioni.pdfApri