In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”” (DDL 4612/C) all`attenzione, in seconda lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, l`Associazione è tornata ad evidenziare, come già al Senato, nelle competenti sedi parlamentari, l`opportunità di inserire nel provvedimento alcune disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica e lavoro.
Tra queste, in particolare, si evidenziano quelle che recano modifiche a disposizioni già contenute nel DL 70/2011, convertito dalla L. 106/2011 (DL Sviluppo):
– Riserve
L`Associazione ha proposto di intervenire sull`art. 240 bis del D.Lgs 163/2006 in materia di riserve, recentemente modificato dal DL 70/2011, convertito dalla L. 106/2011 che ha limitato l`ammontare complessivo delle riserve da liquidare al 20% dell`importo contrattuale.
In particolare, al fine di introdurre una misura di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica ed i principi civilistici che regolano i contratti a prestazioni corrispettive, ha sottolineato la necessità di precisare che la suddetta limitazione non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione del progetto posto in gara.
L`ANCE ha, inoltre, rilevato l`opportunità di integrare la disposizione, introdotta dal DL 70/2011, secondo cui non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, prevedendo la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell`esecutore, in caso di errori od omissioni progettuali non rilevate in sede di validazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore. In questo modo si eviterebbe la violazione del principio, costituzionalmente garantito e dunque inderogabile, secondo cui i soggetti dell`ordinamento debbono rispondere per i propri inadempimenti. Occorre, pertanto, ad avviso dell`Associazione, rimodulare le norme che già prevedono l`obbligo a carico del progettista e del validatore di stipulare un`apposita garanzia per le rispettive prestazioni, introducendo l`estensione della garanzia stessa a favore dell`appaltatore (oltrechè della stazione appaltante).
– Opere di urbanizzazione a scomputo
L`ANCE è tornata ad evidenziare la necessità di integrare l`art. 16 del DPR 380/2001 (T.U. sull`edilizia) sull`esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria a carico del titolare del permesso di costruire. La realizzazione di tali opere è, infatti, un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio e, pertanto, risulta indispensabile che essa sia posta in essere direttamente dallo stesso soggetto che dà attuazione agli interventi di nuova edificazione. Inoltre, l`esecuzione di tali opere pone problemi di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all`interno dell`ambito territoriale oggetto della trasformazione. Occorre, pertanto, non solo una progettazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria, ma anche una loro esecuzione contestuale e coordinata con gli interventi principali.
Tale previsione normativa contenuta nel DL 70/2011 Sviluppo è stata soppressa nel corso dell`iter di conversione del decreto stesso.
Le proposte dell`ANCE sono state condivise, tuttavia, l`accelerazione impressa alla definitiva conversione in legge del decreto per il persistere della crisi dei mercati non dovrebbe consentire modifiche al testo approvato dal Senato.
Si veda precedente del 31 agosto 2011.