Forniti dal Ministero del Lavoro alcuni chiarimenti in merito alla diffidabilità e sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro e prospetti paga
Con l`allegata circolare n. 23 del 30 agosto scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito agli illeciti in materia di Libro Unico del Lavoro ed ai rapporti tra violazioni in materia di LUL e prospetto paga.
In particolare, la nota ministeriale, che ricorda che tutti gli illeciti previsti dal legislatore in materia di LUL, poichè sanabili, possono essere oggetto di diffida obbligatoria, con relativa ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione prevista in misura minima, ha fornito alcuni importanti indicazioni sull`utilizzo del cumulo giuridico e nelle ipotesi in cui tali violazioni si protraggano per più mesi.
Relativamente al cumulo giuridico, fermo restando che l`omessa e infedele registrazione dei dati protrattasi per più mensilità comporta l`applicazione di tante sanzioni, diversificate a seconda del numero dei lavoratori coinvolti e per quante sono le mensilità interessate, l`art. 8, co. 2, della L. n. 689/81 consente l`applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, a patto che si tratti di più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Anche nel caso in cui il LUL non sia compilato nei tempi previsti, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e per più mensilità, saranno applicabili tante sanzioni per quante sono le mensilità di mancata compilazione e del numero dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità, anche in tale circostanza, dell`applicazione, in sede di emanazione dell`ordinanza ingiunzione, della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Con riferimento ai rapporti fra le violazioni del LUL e quelle relative al prospetto paga, la nota ministeriale ha chiarito che la consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti, all`atto del pagamento della retribuzione, ai sensi dell`art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/2008, può essere perfezionata con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro Unico del Lavoro.
Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi il LUL per gli adempimenti relativi alla consegna del prospetto di paga di cui alla L. n. 4/53, la sanzione per la mancata o errata compilazione del LUL esclude la sanzione per la mancata consegna del prospetto paga, nel rispetto del principio del “ne bis in idem“, proprio per evitare che un`unica condotta materiale posta in essere dal datore di lavoro sia assoggettata a due diverse sanzioni.
Tale principio, peraltro, vale anche nel caso in cui la condotta materiale si sia protratta per più mensilità.
Qualora, invece, il datore di lavoro non utilizzi il LUL per adempiere agli obblighi di consegna del prospetto di paga o non lo abbia neanche istituito, allora le sanzioni previste dall`art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008 e quelle dettate dall`art. 5 della legge n. 4/1953, restano indipendenti.
La nota ministeriale conclude ricordando che i chiarimenti riportati nella circolare in oggetto, a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza, superano quelli forniti precedentemente sulle problematiche in materia.
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