Le misure di salvaguardia hanno lo scopo di evitare che nel periodo intercorrente tra l`adozione e l`approvazione di un piano urbanistico il rilascio dei titoli abilitativi edilizi secondo le previsioni vigenti possa compromettere l`assetto territoriale configurato dal nuovo piano e consistono nel potere/dovere del dirigente dell`ufficio comunale competente di sospendere ogni determinazione sulle domande di intervento che risultino in contrasto con lo strumento adottato.
La disciplina delle misure di salvaguardia è contenuta nell`art. 12 comma 3 del Dpr 380/2001 “Testo Unico edilizia”” in base al quale “In caso di contrasto dell`intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell`ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all`amministrazione competente all`approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione””.
La giurisprudenza di recente (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 22 giugno 2011, n. 3280) è tornata sul tema ribadendo che il comune al di fuori dei casi previsti dalla legge non può sospendere l`esame delle pratiche edilizie, comprimendo a tempo indeterminato il diritto di edificare dei privati (vedi anche TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25.9.2007, n.8349; Sez. I, 18.11.2002, n.7210; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 7.6.2010, n.7207; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1.2.2010, n.1275).
Di conseguenza è stata dichiarata l`illegittimità dell`atto con cui il responsabile di un ufficio tecnico comunale aveva sospeso l`esame di una istanza edificatoria in attesa della stesura del nuovo piano, che a tale data non risultava ancora adottato.