è all`esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il DDL recante “Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale”” (DDL 4566/C, Relatore On. Maurizio Bernardo del Gruppo parlamentare PdL).
Tra le principali misure previste:
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
Viene conferita la delega al Governo ad attuare, con un uno o più decreti legislativi da ordinare in un unico Codice, la riforma del sistema fiscale statale, con l`espressa indicazione tra gli altri dei seguenti principi e criteri direttivi:
–è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell`obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo;
–la disciplina dell`obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
–le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell`ordinamento dell`Unione europea e non pregiudicano l`applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l`Italia;
–le disposizioni del codice possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
Imposta sul reddito
Viene previsto che l`imposta sul reddito sia determinata in base a tre aliquote di base, rispettivamente del 20%, del 30 % e del 40%. In tal modo, si passa dal sistema attuale basato su cinque aliquote di tassazione ad un sistema che prevede la presenza di sole tre aliquote.
Viene, inoltre, stabilito che la riforma dell`imposta sul reddito sia imperniata su alcune linee direttrici relative: all`ampliamento della platea dei soggetti passivi dell`imposta sul reddito, all`imponibile, al riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria, alla semplificazione.
Per ciascuna linea vengono, poi, indicati specifici criteri di delega che, in particolare, per quanto concerne l`imponibile, riguardano, tra gli altri:
– identificazione di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;
– concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;
– regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell`impresa.
Tra i criteri dettati per la semplificazione sono, invece, previsti:
– la revisione degli attuali regimi forfetari, per favorire le nuove imprese;
– revisione degli studi di settore;
– introduzione del concordato biennale preventivo per l`imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;
– previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.
Imposta sul valore aggiunto
Vengono indicate le disposizioni di carattere generale per la riforma del sistema relativo all`imposta sul valore aggiunto che sulla base dello standard comunitario dovrà articolarsi su:
– revisione graduale delle aliquote, compatibilmente con gli effetti inflazionistici prodotti da un loro aumento;
– avvicinamento della struttura dell`imposta sul valore aggiunto a quella propria di un`imposta sui consumi, attraverso la progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile;
– coordinamento con il sistema dell`accisa, per evitare gli effetti di duplicazione;
– razionalizzazione dei regimi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
– semplificazione degli adempimenti formali a carico dei contribuenti.
Imposta sui servizi
Viene prevista la riforma dell`imposizione sui servizi, concentrando e razionalizzando in un`unica obbligazione fiscale e in un`unica modalità di prelievo, in particolare, i seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) imposta sulle assicurazioni;
f) imposta sugli intrattenimenti.
Accisa
Viene prospettato il riordino della disciplina dell`accisa secondo i principi di efficienza e ottimalità. In particolare le singole accise dovranno essere gradualmente determinate e coordinate con l`imposta sui consumi.
Graduale eliminazione dell`imposta regionale sulle attività produttive
Viene delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell`imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.
Nuovi investimenti e attrazione di investimenti esteri
Viene delegato il Governo ad introdurre nella tassazione del reddito di impresa un aiuto alla crescita economica (ACE), rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l`applicazione di un rendimento nazionale al nuovo capitale proprio.
Attuazione, raccordi e copertura finanziaria
Viene stabilito che l`attuazione della riforma sia modulata con più decreti legislativi, da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, altresì, precisato che fino al completamento della riforma continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti, non espressamente abrogate e che restano garantiti gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell`IRAP sarà compensata, d`intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni. Vengono, infine, fatte salve le eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.
Parere parlamentare
Viene prevista l`istituzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un`apposita Commissione parlamentare bicamerale per l`espressione del previsto parere da parte del Parlamento sugli schemi dei decreti legislativi attuativi, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta e per venti giorni; trascorsi inutilmente il termine ordinario ovvero quello prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale
Viene delegato il Governo ad adottare, entro due anni dall`entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativo per riqualificare e riordinare la spesa in materia sociale, in modo da superare le duplicazioni di servizi e prestazioni. In particolare, la delega mira a riqualificare e integrare, dal punto di vista sostanziale, le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi.
I principi e i criteri che si pongono a riferimento del legislatore delegato sono intesi, tra l`altro, a:
–rivedere gli indicatori della situazione economica equivalente, con una particolare considerazione alla composizione del nucleo familiare;
–armonizzare i diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno, in modo da evitare dispendiose duplicazioni di servizi e sovrapposizioni;
–istituire, in particolare per l`indennità di accompagnamento, un fondo per l`indennità sussidiaria da ripartire tra le regioni, sulla base di parametri standardizzati che tengano conto della popolazione residente, dell`età anagrafica della stessa e di alcuni fattori ambientali caratteristici, in modo da facilitare la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
–trasferire ai comuni, singoli o associati, il sistema relativo alla carta acquisti con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la raccolta di erogazioni e benefìci a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali;
–attribuire all`INPS le competenze relative all`erogazione delle prestazioni assistenziali che assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali, e all`organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un`anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per i pareri da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi. Entro i successivi trenta giorni il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative.