SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”” (DDL 2887/S).
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che il Ministro dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con i Ministeri interessati, presenti al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica recante, tra l`altro, le linee-guida per l`integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell`amministrazione dello Stato, l`accorpamento degli enti della previdenza pubblica e la razionalizzazione dell`organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete. Viene, inoltre, disposto che il Ministero dell`Economia e delle Finanze, a partire dall`anno 2012, d`intesa con i Ministeri interessati, dia inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell`ambito della loro complessiva dotazione.
Viene, altresì, disposto, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, che le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero siano ridotte, rispettivamente, dell`1 % per ciascun anno rispetto al consuntivo 2010 e dell`1,5% rispetto alle spese indicate nella legge di bilancio. Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 % e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell`anno precedente, di una percentuale non superiore al 50% dell`incremento del PIL.
Emend. 01.1 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 1
Per incentivare la partecipazione dei Comuni all`attività di accertamento tributario viene elevata al 100%, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota dei tributi statali riconosciuta a tali enti dall`articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs 23/2011 (Federalismo fiscale municipale). Tale disposizione non trova applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari.
Viene, altresì, previsto che i Comuni possano pubblicare on-line i dati aggregati relativi alle dichiarazione dei redditi con riferimento a determinate categorie di contribuenti, con le modalità stabilite da un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo e subemend. 1.1000 (testo corretto/48)
Viene integrata la disposizione con cui viene incluso il Fondo per le aree sottoutilizzate tra le risorse sulle quali operare le riduzioni di spesa a carico dei Ministeri. Al riguardo, viene precisato che le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell`ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate.
Emend. 1.2000 del Relatore
Viene modificata la disposizione sulla gestione commissariare della situazione debitoria di Roma Capitale prevedendo che la determina dirigenziale necessaria per la liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro deve essere assunta con l`attestazione dell`avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale. Viene, inoltre, previsto che le attività finalizzate all`attuazione del piano di rientro possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Al riguardo, viene precisato che il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, non può essere sindaco pro-tempore di Roma.
Viene, altresì incrementata di 24 milioni di euro per l`anno 2012 e di 30 milioni di euro per l`anno 2013 la dotazione del fondo di cui all`articolo 7-quinquies, c. 1, del DL 5/2009 convertito dalla L. 22/2009 per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell`istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.
Emend. 1.3000 del Relatore e subemend. 1.3000/1 a firma di Parlamentari
Viene prevista la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote differenziate dell`addizionale IRPEF in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta ferma la possibilità di fissare soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
Emend. 1.125 a firma di Parlamentari
Viene modificata la norma sulle festività prevedendo che sono escluse da quelle le cui date sono fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la festa della liberazione, la festa del lavoro e la festa della Repubblica.
Emend. 1.187 (testo 2) a firma di Parlamentari
Viene eliminata la norma con cui viene disposta la soppressione, a partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, degli enti pubblici non economici inclusi nell`elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall`ISTAT ai sensi dell`art.1, c. 3, della L. 196/2009, con una dotazione organica inferiore a 70 unità.
Emend. 1.223 (testo 2) a firma di Parlamentari
Viene previsto, a modifica dell`art. 36 del RD 2440/1923 (Nuove disposizioni sull`amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), che le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell`esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l`esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell`ultimo quadrimestre dell`esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.
Emend. 1.260 (testo 2) a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene prevista la possibilità per i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, e le aziende che presentino i requisiti della piccola Impresa che abbiano stipulato contratti per la fornitura di beni e servizi con la PA e società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 6 mesi dal termine per il pagamento delle somme dovute, di richiedere alle PA la certificazione delle stesse e di cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell`Intero ammontare del credito. Le modalità di attuazione di tale previsione saranno definite con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emend. 1.0.8 a firma di Parlamentari
Art. 2
Viene eliminata la norma del testo che introduce il contributo di solidarietà del 5% per i redditi oltre 90 mila euro e del 10% per i redditi oltre i 150.000 euro.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo
Viene aumentata di 10,5% l`Ires dovuta dalle società di comodo di cui all`articolo 30, comma 1, della legge 724/1994. Viene, inoltre, previsto che i soggetti che hanno esercitato l`opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale (di cui rispettivamente all`articolo 117 o 116 del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla suddetta maggiorazione e provvedono al relativo versamento.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d`imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo
Viene previsto che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d`imposta consecutivi, siano considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d`imposta, ai fini e per gli effetti dell`articolo 30 (“società di comodo””) della legge 724/1994. Viene, altresì, previsto che la suddetta disposizione trovi applicazione anche qualora nel medesimo arco temporale, le società e gli enti siano per due periodi d`imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all`ammontare determinato ai sensi dell`articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
Tali norme si applicano a decorrere dal periodo d`imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo
Previsti maggiori controlli sulla concessione in godimento di beni dell`impresa a soci e familiari.
In particolare l`Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Inoltre, viene previsto che i costi relativi ai beni dell`impresa concessi in godimento, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non siano in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile e che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell`articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi. Le imprese concedenti ovvero il socio o il familiare utilizzatori comunicano all`Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo
Viene previsto l`abbassamento delle soglie di punibilità oltre le quali si applicano le sanzioni per i reati in materia di imposte sui redditi e Iva di cui al D.Lgs 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
In particolare:
– in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene eliminata la pena ridotta con reclusione da sei mesi a due anni per importi inferiori a euro 154.937,07;
– in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la sanzione della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni scatta da 30 mila euro anzichè dai 150 milioni di lire previsti precedentemente;
– in caso di dichiarazione infedele la sanzione prevista scatta da 50 mila euro anzichè dai 200 milioni di lire previsti precedentemente;
– in caso di omessa dichiarazione la sanzione prevista scatta da 30 mila euro anzichè dai 150 milioni di lire previsti precedentemente;
Viene, inoltre, abolita la sospensione condizionale della pena qualora l`imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro per i delitti previsti dagli artt. 2-10quater del D.Lgs 74/2000.
Vengono, altresì, elevati di un terzo i termini di prescrizione per i reati fiscali.
Tali disposizioni si applicano ai fatti successivi all`entrata in vigore della presente legge.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo e subemend. 1.1000 (testo corretto/49)
Viene eliminata la previsione, introdotta nel corso dell`esame, che prevedeva l`indicazione obbligatoria nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all`art. 7 del DPR 605/1973 (banche, poste, intermediari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio), in corso nel periodo d`imposta. Viene, altresì, previsto che l`Agenzia delle entrate possa procedere all`elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al suddetto art. 7 e sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo e subemend. 1.1000 (testo corretto/50)
Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, viene disposta la riduzione alla metà di eventuali sanzioni amministrative relative agli arti. 1, 5 e 6 del D.Lgs 471/1997, a condizione che utilizzino strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell`attività e inseriscano nelle dichiarazioni dei redditi e Iva gli estremi dei rapporti finanziari con intermediari.
Emend. 1.1000 (testo corretto 2) del Governo e subemend. 1.1000 (testo corretto/50)
Vengono introdotte modifiche alla L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), prevedendo la possibilità per il venditore dell`unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia di utilizzare o trasferire all`acquirente le detrazioni delle spese sostenute per i suddetti interventi.
Emend. 2.80 (testo 2) a firma di Parlamentari
Viene istituita un`imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all`estero (eccetto quelli effettuati verso Paesi dell`UE) attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer“ ed altri agenti in attività finanziaria. L`imposta è dovuta in misura pari al 2% dell`importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro.
Emend. 2.106 (testo 2) a firma di Parlamentari
Viene disciplinata l`attività dell`Agenzia delle Entrate e della Società Equitalia di recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie ai sensi della L. 289/2002. Al riguardo, viene disposto che tali enti provvedano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento ad una ricognizione di tali contribuenti e, nei successivi 30 giorni, esperiscano ogni azione coattiva necessaria al fine dell`integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati. L`omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo determina l`applicazione di una sanzione pari al 50% delle suddette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l`accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell`Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012.
Emend. 2.53 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 3
Viene integrata la disposizione sulla libertà di iniziativa economica prevedendo che entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con cui individuare le disposizioni normative statali incompatibili con il principio secondo cui l`iniziativa e l`attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei casi specificatamente indicati.
Emend. 3.19 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte modifiche all`art. 8-bis del DL 70/2011, convertito dalla L. 106/2011 in tema di cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento. Al riguardo, viene previsto che entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti le suddette segnalazioni devono essere integrate (e non più cancellate) dalla comunicazione dell`avvenuto pagamento e la richiesta da parte dell`istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l`avvenuto pagamento.
Emend. 3.122 a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, per l`anno 2011, per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della Regione Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito DPCM del 10 marzo 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 32, comma 8, del Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/ 2011, concernente il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Emend. 5.5 (testo 3) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Per garantire l`efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell`obiettivo convergenza e l`attuazione delle finalità del Piano per il Sud, viene consentito, a ciascuna delle suddette regioni, di superare i limiti di spesa previsti dall`art. 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 220/2010 (Legge di stabilità 2011). I limiti finanziari per l`attuazione di tale disposizione verranno fissati con decreto ministeriale, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno.
Emend. 5.0.2 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 6
Viene soppressa la disposizione del testo che consentiva agli esercizi commerciali di derogare agli obblighi su apertura, chiusura giornaliera e periodo di festività. Resta, pertanto, confermato quanto previsto dall`art. 35, comma 6, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, che consente tali deroghe solo agli esercizi ubicati in una località turistica e in una città d`arte.
Emend. 6.1000 del Governo e 6.29, 6.29bis, 6.30, 6.31, 6.32 a firma di parlamentari
Viene modificata la norma del testo concernente la disciplina della liberalizzazione in materia della segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività, eliminando la previsione secondo la quale tali istituti si riferiscono ad attività liberalizzate e precisando che in caso di inerzia delle competenti amministrazioni, gli interessati possono esperire “esclusivamente”” l`azione avverso il silenzio ai sensi dell`art. 31 del D.Lgs 104/2010 (Riordino del processo amministrativo).
Emend. 6.3 (testo 2) a firma di parlamentari
Viene soppressa la norma del testo che abroga il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e fissata, al 9 febbraio 2012, l`applicazione del suddetto Sistema. Viene, inoltre, previsto – al fine di garantire la progressiva operatività del Sistri, nonchè l`efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse – che il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicuri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell`eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l`obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Con altra disposizione viene rimandato ad un successivo decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del Mare, l`individuazione delle specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell`assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Agli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, viene concessa la possibilità di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
Emend. 6.15 (testo 3) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che l`Agenzia del Demanio proceda, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta di beni, non più utilizzati e disponibili, appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato, con immobili adeguati all`uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le Amministrazioni dello Stato comunicano all`Agenzia del demanio l`ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.
Emend. 6.50 (testo 2) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all`articolo 1, comma 54 della legge 549/1995, siano destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata della legge di conversione del provvedimento, ricadenti su terreni demaniali o di proprietà dell`ente locale interessato e aventi destinazione urbanistica conforme alle opere che si intendono realizzare. A tal fine, gli enti locali interessati presentano, con le modalità definite con deliberazione della Cassa Depositi e Prestiti, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione predisposta da un tecnico dell`ente delle opere che intendono realizzare. Su tali richieste la Cassa Depositi e Prestiti provvede a formare apposita graduatoria.
Emend. 6.0.23 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 8
Viene integrata la disposizione sulla contrattazione collettiva di prossimità con la previsione che le intese che i contratti collettivi di lavoro possono realizzare hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali.
Emend. 8.1000 del Relatore
Viene precisato che le suddette intese possono essere realizzate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l`accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Emend. 8.9 (testo 3) a firma di Parlamentari
Viene precisato che, fermo restando il rispetto della Costituzione e i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le intese operano anche in deroga alle leggi che disciplinano le materie oggetto delle medesime intese ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Emend. 8.16 (testo 2) a firma di Parlamentari
Viene integrata la disposizione che esclude tra le modifiche che possono essere apportate con i contratti collettivi di prossimità le conseguenze di alcuni licenziamenti prevedendo tra questi anche il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall`inizio del periodo di gravidanza fino al temine dei periodi di interdizione al lavoro e fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
Emend. 8.15 a firma di Parlamentari
Art. 15
Viene eliminata la disposizione con cui viene disposta la soppressione delle Province diverse da quelle la cui popolazione complessiva sia superiore a 30.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3000 chilometri quadrati.
Emend. 15.1000 (testo corretto) del Relatore
Art. 16
Viene eliminata la previsione secondo cui nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti il Sindaco rappresenta l`unico organo di governo con conseguente soppressione della Giunta e del Consiglio comunale.
Viene, inoltre, sostituita l`unione municipale con l`unione di Comuni ai sensi dell`art. 32 del D.Lgs 267/2000 a cui possono aderire anche Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti. Vengono dettate specifiche disposizioni sul funzionamento, sulle attribuzioni e sulla composizione dell`unione di Comuni.
Emend. 16.1000 (testo corretto) del Relatore
Art. 17
Viene confermata la norma del testo che prevede la riduzione dei componenti del CNEL a settanta membri, oltre al Presidente e al Segretario Generale, mentre, la relativa ripartizione viene demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Viene, inoltre, precisato che decorsi sessanta giorni dall`entrata in vigore del suddetto dpcm, gli esperti e i rappresentanti del CNEL in carica decadono e si provvede alla nomina dei nuovi in conformità alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto.
Emend. 17.13 (testo 2) a firma di parlamentari
Il provvedimento contiene una serie di misure che integrano e in parte modificano quelle contenute nel DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011, al fine di anticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013 anzichè nel 2014 come originariamente previsto.
Per i contenuti del provvedimento si veda, in allegato, la nota riepilogativa.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
3972-Nota riepilogativa.pdfApri