Forniti dall'Inps alcuni chiarimenti in merito agli interventi, senza soluzione di continuita, di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
Con il messaggio n. 25623/11, di cui si allega copia, l’Inps ha chiarito che, nel caso in cui un’impresa abbia usufruito di 52 settimane ininterrotte di cassa ordinaria, seguite da un anno di cassa straordinaria ed intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, l’anno di CIGS può essere comparato ad un anno di lavoro solo se l’attività lavorativa, durante il programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria, sia comunque stata continuativa per 52 settimane, anche se a orario ridotto.
Diversamente, ossia nel caso in cui un’impresa abbia fruito di 52 settimane di CIGS a zero ore, la medesima impresa non potrà richiedere un nuovo periodo di CIGO prima che siano trascorse almeno 52 settimane di attività lavorativa.
Il suddetto chiarimento trae le proprie origini dal precedente messaggio Inps n. 25623/10, in cui veniva considerato ammissibile che una azienda, dopo un periodo di CIGO ed un periodo successivo di CIGS, potesse chiedere, senza soluzione di continuità, un ulteriore periodo di CIGO sussistendone tutti i presupposti di legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa.
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