Congedo parentale compreso tra periodi di ferie, malattia o assenze ad altro titolo. Chiariti dall'Inps i criteri di computo e indennizzo
Con il messaggio n. 19772 del 18 ottobre scorso, di cui si allega copia, l`Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai criteri di computo e indennizzo del congedo parentale previsti dagli articoli 32 e seguenti del decreto 151/2001 e, più in particolare, alle ipotesi nelle quali il congedo risulti compreso tra periodi di ferie, malattia o assenze ad altro titolo, incluse le pause di sospensione contrattuale previste nel part – time di tipo verticale o misto.
A seguito del precedente messaggio n. 28379/06, l`Istituto ha precisato che, ai fini del computo e dell`indennizzo dei giorni di congedo parentale, i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadano all`interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono indennizzabili e nemmeno computabili come congedo parentale.
Dopo alcuni esempi in cui vengono evidenziati i criteri adottati dall`Istituto, ai quali si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, l`Inps ha confermato che il congedo parentale non è fruibile ad ore, ad eccezione del caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti part-time di tipo orizzontale o misto.
In tale circostanza, infatti, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale (o misto) ha la possibilità di astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei due, proseguendo l`attività dell`altro. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l`assenza, benchè limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l`intera giornata.
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