Dilazione debiti contributivi Inail: l'inosservanza del pagamento di una o più rate dell'autoliquidazione non costituisce causa ostativa alla concessioen della rateazioen ex L.n. 389/89
A seguito dell`intervento dell`Ance in merito alle problematiche segnalate territorialmente e relative al riconoscimento del frazionamento dei titoli non iscritti a ruolo per il pagamento dei debiti contributivi, si fornisce in allegato la nota Inail n. 6465/11, contenente importanti chiarimenti.
In particolare, nell`ambito territoriale, contrariamente a quanto contenuto nella circolare Inail n. 22/08, alcune imprese non hanno potuto accedere alla rateazione per il pagamento dei debiti contributivi a causa dell`omesso pagamento delle rate relative all`autoliquidazione, in quanto la sede territoriale dell`Istituto ha eccepito la mancanza dell`iscrizione a ruolo dei suddetti debiti.
Al riguardo, la Direzione Centrale Rischi dell`Inail, richiamando la propria circolare n. 22/08 e la successiva nota n. 60/08, ha confermato invece la possibilità di concedere rateazioni ordinarie ai sensi della L. n. 389/89 per debiti non iscritti a ruolo in presenza delle particolari condizioni citate dalla circolare Inail n. 44/04, ossia: “debiti non inferiori a 1.000 euro, presentazione di motivata istanza da cui risulti la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in un`unica soluzione, osservanza di altri eventuali piani di rateazione concessi ex L. n. 389/89, ecc.“.
Con riferimento all`omesso pagamento delle rate relative all`autoliquidazione, la nota Inail in oggetto ha confermato che, ai fini della concessione delle rateazioni ex L. n. 389/89, non si deve tener conto della eventuale inosservanza, da parte dei datori di lavoro, della rateazione da autoliquidazione concessa ai sensi della L. n. 449/97. Tale frazionamento, infatti, costituisce una semplice modalità di pagamento alternativa a quella prevista in un`unica soluzione e, pertanto, un`eventuale inosservanza del pagamento di una o più rate non può costituire causa ostativa alla concessione della rateazione ordinaria di cui alla L. n. 389/89.
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