IL 22 ottobre 2011 è stato pubblicato in G.U. il decreto ministeriale del 13 ottobre 2011 che rileva i prezzi medi per l’anno 2005 e le variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2006, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Con tale decreto il ministero provvede a confermare integralmente il contenuto del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, dando così esecuzione al giudicato amministrativo relativo alla sentenza d’appello n. 2961 del 16 maggio 2011, emessa su ricorso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la sentenza del Tar Lazio, 20 febbraio 2009 n. 1707, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dall’ Ance.
Tale sentenza è stata già dettagliatamente descritta ed analizzata in una precedente news ANCE (cfr. News n. 291 dell’11 marzo 2009 in allegato) alla quale pertanto si rimanda per una maggior approfondimento.
Si può tuttavia ricordare che il TAR del Lazio ha accolto la doglianza presentata dall`ANCE, rilevando l’arbitrarietà della metodologia utilizzata dalla Commissione consultiva del ministero nella rilevazione dell’aumento significativo, superiore al 10%, dei prezzi, di alcuni materiali da costruzione per il 2006 rispetto al 2005.
E’ stato infatti chiarito dal Tar che la commissione ministeriale è obbligata, in caso di contraddittorietà dei dati o di manchevolezza di uno degli indici posti a parametro di valutazione, ad un’ulteriore istruttoria, autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti al fine di escludere la sussistenza di un aumento significativo dei prezzi.
A fronte, dunque, del parziale accoglimento delle istanze ANCE, il Ministero, ha successivamente impugnato la decisione del Tar adducendo nel merito due diverse doglianze.
In primo luogo, viene deplorata l’illegittimità, sancita dal Tar, circa il metodo adottato dalla commissione, che ha ritenuto valutabile l’aumento di prezzo anche nel caso in cui tale aumento non risulti concordemente da tutti gli indici statistici utilizzati nell’attività di indagine statistica.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto nel modus operandi ministeriale un vizio di legittimità del procedimento per carenza di approfondimento istruttorio in relazione agli indici risultanti carenti o manchevoli.
Al riguardo viene argomentato come sia senz’altro riconosciuta all’azione ministeriale la facoltà, nell’esercizio della propria discrezionalità, di ricorrere ad indici oggettivi nell’effettuare la valutazione dell’aumento dei prezzi; tuttavia, qualora il criterio prescelto dall’amministrazione risulti non integralmente rispettato, sarà necessario procedere ad una approfondita istruttoria che provveda a verificare in concreto il verificarsi dell’aumento significativo dei prezzi.
In tal modo, dunque, si assicura che la decisione sull’esistenza del presupposto dell’aumento derivi da un concreto accertamento in fatto e non da una mancata acquisizione di un dato rilevante.
Su questo punto è stato quindi confermato l’orientamento del Tar, che aveva accolto le argomentazioni dell’Ance.
Venendo alla seconda doglianza, il Ministero ha lamentato la censura del criterio di valutazione dell’eccezionalità delle circostanze adottato dal ministero stesso, ritenendo come erroneamente il Tar abbia ancorato tale valutazione unicamente ad un parametro di oggettività e imprevedibilità, senza fare riferimento alle cause che lo hanno determinato.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale assunto fondato, disattendendo la censura proposta dal Tar.
E’ stato infatti rilevato come l’eccezionalità, a mente dell’art. 133 del D.lgs. n 163/2006 e s.m.i., non può essere riconducibile ad una mera valutazione della sua oggettività in senso civilistico, ma va collegata ad una considerazione discrezionale dell’amministrazione degli effetti degli aumenti ritenuti considerabili, valutati anno per anno.
Ne consegue che, quandanche l’aumento di prezzo sia superiore al 10%, ciò non comporta automaticamente il riconoscimento dell’eccezionalità dello stesso. A tal fine è infatti necessario procedere alla valutazione anche di altri parametri. In quest’ottica, secondo il Consiglio di Stato, il criterio utilizzato dalla Commissione di far riferimento a fatti notori, seppur suscettibile di miglioramento, non pare erroneo. Il secondo motivo di appello è stato pertanto accolto.
Alla luce della necessità di dare esecuzione al giudicato amministrativo, Il Ministero, ha proceduto ad un nuovo approfondimento istruttorio relativamente ai materiali da costruzione indicati dalla Sentenza del Consiglio di Stato ed alla luce delle indicazioni da esso fornite.
Nello specifico, il Ministero ha avviato una nuova istruttoria, in relazione a sei materiali (”rete elettrosaldata”;“ ferro profilato; “lamiere di ferro”; “lamiere zincate”,; “tubazioni in materiale plastico”; “pietrame in scampoli”) dalla quale è emerso che per i seguenti due vi è stato un incremento superiore al 10%:
– rete elettrosaldata (+14,73%);
– ferro profilato (+15,48%).
L’approfondimento istruttorio, pur dimostrando la fondatezza delle richieste ANCE in relazione all’incompletezza dell’istruttoria, non ha prodotto effetti sulle compensazioni in quanto l’aumento dei “prodotti in ferro” non era stato considerato eccezionale in sede di Commissione. (si ricorda che i rappresentanti ANCE nella Commissione avevano sostenuto l’eccezionalità di tali aumenti, in quanto non erano prevedibili sulla base degli scenari di mercato conosciuti al momento dell’offerta).
Alla luce di ciò il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pertanto provveduto a confermare, con il decreto in oggetto, il contenuto del decreto 2 gennaio 2008, evidenziando che le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell’anno 2006 rispetto ai prezzi medi rilevati per l’anno 2005, per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art.133, comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, hanno riguardato unicamente i seguenti materiali da costruzioni:
– Filo rame conduttore 0,5 mm ( +41,64%)
– Conduttore e tubi in rame (+43,93%)
4911-NEWS 11 marzo 2009 n. 291.pdfApri
4911-Decreto 13 ottobre 2011.pdfApri