Il 16 novembre scorso il Comitato della bilateralità, come noto composto da tutte le parti sociali del settore, ha assunto la Delibera, riportata in allegato, in materia di verifica della congruità per il rilascio del durc, già in fase sperimentale su base volontaristica presso 44 Casse Edili, prorogando tale sperimentazione per tutto l’anno 2012 in tutte le Casse Edili.
A tal fine, dal prossimo 1° gennaio le Casse Edili saranno tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio.
Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese saranno tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.
Dal mese di aprile 2012 le Casse Edili dovranno attivare un “contatore di congruità” per consentire la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.
Si ricorda in proposito che i livelli minimi sono contenuti nell’Avviso Comune del 23 ottobre 2010 già oggetto della news n. 1720/2010.
Sempre dal 1° aprile 2012 tutte le Casse Edili dovranno attivare una fase sperimentale di verifica di congruità, utilizzando il “contatore”. Tale verifica non sarà collegata al rilascio del durc.
Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese dovranno compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, pena la irricevibilità della denuncia stessa.
Dal 1° ottobre 2012 i durc rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera, secondo quanto previsto dal citato Avviso Comune.
Ultima tappa dell’iter concordato tra tutte le parti sociali dell’edilizia è fissata al 1° gennaio 2013. Da tale data la verifica della congruità andrà a regime divenendo requisito imprescindibile per il rilascio del durc regolare.
Si tenga presente che le parti stesse hanno affidato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili il compito di fornire alle Casse Edili tutte le necessarie indicazioni operative per l’applicazione della Delibera in esame. La CNCE dovrà anche segnalare alle parti eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi da parte degli Enti territoriali.
Si sottolinea, infine, che nel mese di giugno 2012 il Comitato della bilateralità, anche al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure operative, verificherà i risultati della fase di sperimentazione.
Si coglie l’occasione per informare che al fine di affrontare eventuali criticità di ordine operativo, la CNCE ha organizzato una riunione dei Direttori delle Casse Edili per il prossimo 5 dicembre a Roma.
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