Nella sentenza del 28 luglio 2011 n. 13, l`Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta per risolvere l`annosa questione giurisprudenziale dell`obbligo di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche delle imprese partecipanti a una gara d`appalto, da valutare con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa.
Al riguardo, costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno, la verifica dell`integrità dei plichi delle offerte tecniche, che – non esaurendosi nell`esclusione in seduta pubblica di eventuali manomissioni o alterazioni subite dalle buste – ricalchi quanto previsto per l`apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l`offerta economica.
La pubblicità delle sedute risponde, infatti, all`esigenza di tutela e parità di trattamento dei concorrenti, ai quali, deve essere permessa la verifica della regolarità formale degli atti presentati, anche al fine di garantire che non siano successivamente introdotte indebite alterazioni. D`altra parte, rotti i sigilli e aperti i plichi, l`immediato riscontro dei documenti presentati garantisce anche la trasparenza e l`imparzialità dell`azione amministrativa.
Non potendo gli interessati presenti prendere visione del contenuto dei plichi, pena la violazione del principio di segretezza delle offerte, l`Adunanza ha chiarito che l`operazione di verifica consiste nel mero riscontro degli atti prodotti dall`impresa concorrente.
Ne consegue che l`esigenza di garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, nei modi sopra esposti, si considera assicurata quando la commissione, una volta aperta la busta del singolo concorrente, si limiti ad un esame della documentazione nel solo titolo, dandone poi atto nel verbale della seduta.
In altre parole, la verifica dell`integrità dei plichi non si esaurisce nella semplice constatazione che gli stessi non abbiano subito manomissioni o alterazioni, ma è diretta, attraverso l`individuazione dei singoli documenti presentati, a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara.
4835-Sentenza 28 luglio 2011.pdfApri