Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61/2000
Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 43/11, in risposta ad un quesito della Confcommercio e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61/2000.
In particolare, è stato richiesto se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del predetto articolo 1, nell’ipotesi di un soggetto già titolare di altro contratto a tempo parziale, con diverso datore di lavoro che espleta, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.
Il dicastero, nel rammentare la normativa contrattuale dell’edilizia sul tema, ossia le disposizioni contenute nell’art. 78 del ccnl sui limiti quantitativi relativi all’instaurazione di rapporti di part-time, ha precisato che il caso esposto non rientra nel novero delle fattispecie, esplicitamente individuate, esenti dai limiti suddetti e pertanto, qualora l’ulteriore contratto part-time fosse stipulato in eccedenza rispetto agli stessi limiti, verrebbe a configurarsi una violazione del disposto contrattuale.
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