CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)“ (DDL 4773/C).
L`Aula ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo della Commissione Bilancio, identico a quello licenziato dal Senato.
Il provvedimento, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Decisione di Finanza Pubblica, e poi modificati con i DL 98/2011 e 138/2011, dispone il quadro di riferimento finanziario per il per il triennio 2012-2014, senza produrre effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, fissa le riduzioni di spesa dei singoli Ministeri in base a quanto stabilito dall`art.10, commi da 2 a 5, del suddetto DL 98/2011 ed individua – in apposito elenco – gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie accantonate con il medesimo decreto per oltre 4.800 milioni di euro.
Nella settimana di riferimento il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato (Sintesi n. 43/2011 del Senato) ed, in seconda lettura, dalla Commissione Bilancio.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)“ (DDL 4773/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Nella settimana di riferimento il provvedimento è stato approvato definitivamente dall`Aula.
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DDL costituzionale “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”” (DDL 4620/C ed abb.).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con limitate modifiche al testo unificato adottato dalle Commissioni.
Il provvedimento è volto ad introdurre nella Costituzione, novellando gli articoli 81, 100, 117 e 119, il principio del “pareggio di bilancio”” in base al quale lo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento dell`Unione europea, assicura l`equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
Vengono disciplinate le possibili deroghe al suddetto principio, stabilendo che il ricorso all`indebitamento è consento solo in due casi: al verificarsi di eventi eccezionali e di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Inoltre, il ricorso all`indebitamento deve essere autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere con una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti e deve essere accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro.
Viene, inoltre, demandata ad una apposita legge, oggetto di approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il compito stabilire il contenuto della legge di bilancio e i principi e i criteri volti ad assicurare l`equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni (cd. “legge quadro di contabilita””`).
Vengono, altresì, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici””, attualmente oggetto di legislazione concorrente, e la materia della “stabilizzazione del ciclo economico””.
Con riferimento alla disciplina di bilancio degli enti territoriali, con una modifica dell`articolo 119 della Costituzione, viene specificato che l`autonomia finanziaria di Comuni, Province e Città metropolitane è assicurata nel rispetto dell`equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonchè misure di correzione. Viene, inoltre, costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti all`adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall`ordinamento dell`Unione europea.
Viene, altresì, fissata la regola generale, applicabile al comparto delle amministrazioni locali, di ricorso all`indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento. Viene, inoltre, demandato alla legge soggetta ad approvazione a maggioranza qualificata, il compito di stabilire, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità in base alle quali gli enti territoriali assicurano l`equilibrio dei propri bilanci e concorrono, tenendo conto delle fasi del ciclo economico, alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
Viene, infine, previsto che la “legge quadro di contabilita””` di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, sia approvata dalle Camere entro il 30 giugno 2013, e che le nuove disposizioni costituzionali trovino applicazione a decorrere dall`esercizio finanziario relativo all`anno 2014.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.